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24 Novembre 2023

Dal 2024 riallineamento con sostitutiva al 18%

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Nell’ambito del disegno di legge di Bilancio 2024 che, è all’esame del Parlamento, l’articolo 20 riguarda l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni (articolo 92, Tuir). In questo caso non sembra che ci si trovi in un errore contabile come quelli analizzati nell’altro articolo in pagina, anche perché la misura è ricompresa fra quelle relative alla lotta all’evasione.

Le situazioni a cui si può ovviare mediante il pagamento delle imposte sono di duplice natura e riguardano espressamente i soli soggetti Oic.

Due ipotesi specifiche

Un primo caso sorge quando si eliminano le esistenze iniziali per valori o quantità superiori a quelli effettivi. Ad esempio il magazzino è pari a 100 quando nella realtà quello effettivo è pari a 50. Evidentemente in questo caso vi sono state vendite che non hanno correttamente scaricato il magazzino, per cui quello contabile è rimasto superiore rispetto a quello reale.

È la classica ipotesi di vendite operate in nero. Infatti, e a riprova di ciò, la norma prevede il pagamento dell’Iva attraverso il calcolo di un’aliquota media relativa all’anno 2023, che tiene conto dei vari regimi applicati dall’impresa. Poi va applicata sul delta di magazzino un’imposta sostitutiva del 18%, in luogo di Ires, Irpef e Irap. La norma, infatti, riguardando tutti gli esercenti attività di impresa, non è circoscritta alle sole società, ma anche agli imprenditori individuali.

L’altro caso è quello in cui, invece, il magazzino risulti sottostimato e quindi si proceda all’iscrizione dei (maggiori) valori. Ad esempio il magazzino risulta iscritto a 100, ma in realtà quello effettivo è pari a 150.

Questo significa che, con buona probabilità, sono stati effettuati degli acquisti che non sono stati caricati nel magazzino, ovvero si è trattato di acquisti in nero. In questo caso, la regolarizzazione avviene mediante il solo pagamento della sostitutiva del 18% sul delta di 50, ma non c’è ovviamente necessità di versare anche l’Iva.

La procedura

L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, versando due rate di pari importo, una contestualmente al saldo per il 2023 e l’altra al secondo acconto per il 2024. L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi 3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta 2023 e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti al 2023.

È inoltre stabilito che l’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per l’applicazione pratica di questa norma, che evidentemente tocca situazioni patologiche, andrebbe capito quale possa essere la eventuale rilevanza penale dei comportamenti che in questo modo vengono sistemati.

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