06 Luglio 2023
Plusvalenze sui calciatori frazionate soltanto per la parte in denaro
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il Dl 75/2023 penalizza le permute ma affronta i problemi delle società solo sul fronte fiscale, anziché su quello dei bilanci
L’articolo 33 del Dl 75/2023 interviene sulla nota questione delle plusvalenze nel calcio che derivano dalla compravendita dei calciatori. Però non affronta la questione sotto il profilo contabile, come dovrebbe essere, visto che si tratta di operazioni di abbellimento di bilancio (si veda l’articolo di seguito per un excursus storico), ma parte dall'assunto che la problematica sia di natura fiscale.
Il frazionamento
L'articolo 86 del Tuir, in materia di plusvalenze patrimoniali, che sono individuate come differenza fra il corrispettivo e il costo non ammortizzato, consente di frazionare le stesse nell'esercizio di conseguimento e nei successivi, ma non oltre il quarto, se il bene è posseduto da più di tre anni. Va da sé che il frazionamento può avere senso, da un punto di vista finanziario, se la società presenta un reddito imponibile. Se viceversa è in perdita, come accade per le società calcistiche, di fatto può essere conveniente che la plusvalenza venga assorbita integralmente dalle perdite fiscali, riducendole di fatto.
La posizione del legislatore
Se questo è il contesto, che conferma il fatto che la problematica delle plusvalenze non sembra essere di natura fiscale, vediamo il legislatore cosa ha previsto.
Da un lato la norma del comma 4 per cui il bene deve essere posseduto da almeno tre anni. Per le società sportive professionistiche la durata viene invece incrementata da uno a due anni. Quindi per ottenere il frazionamento della plusvalenza comunque si alza l'holding period.
Ma il punto rilevante pare il successivo. Viene infatti aggiunto un ultimo capoverso al comma 4 per cui «le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche concorrono a formare il reddito in quote costanti ai sensi del primo periodo e alle condizioni indicate nel secondo periodo nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo eventualmente conseguito in denaro; la residua parte della plusvalenza concorre a formare il reddito nell’esercizio in cui è stata realizzata».
In altre parole si distingue fra le plusvalenze realizzate in denaro e quelle che derivano dallo scambio di giocatori, che si sostanziano in permute. Per le quali, per inciso, avviene che la plusvalenza viene contabilizzata all'atto del trasferimento, ma poi lo scambio di giocatori porta ad iscrivere un altro bene (il giocatore acquistato in cambio) che genera ammortamenti in futuro, atti ad appesantire il conto economico. A riprova del fatto che la tematica sembra civilistica.
L’interpretazione fiscale
La chiave di lettura che invece il legislatore sembra dare è di natura fiscale, per cui se la plusvalenza viene conseguita per via di un corrispettivo in denaro – e in quella misura –, allora si avrà diritto al frazionamento fiscale della stessa. Ma se invece la suddetta plusvalenza – e per la relativa parte – deriva da un corrispettivo per così dire in natura, che scaturisce dallo scambio fra calciatori, quella parte non potrà beneficiare del frazionamento fiscale e andrà assoggettata a tassazione nell'esercizio in cui viene realizzata.
La stessa relazione illustrativa, nel descrivere la logica del frazionamento fiscale delle plusvalenze ai sensi del comma 4, fa espresso riferimento alle vicende che hanno interessato la giustizia sportiva e ordinaria.
Da questo punto di vista, parrebbe che quelle vicende attengano piuttosto ai bilanci delle società coinvolte. In deroga allo statuto del contribuente, le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (23 giugno 2023). In vista dell'avvio del calciomercato.
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