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19 Dicembre 2024

Doppia strada per procedere

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Il riallineamento può essere effettuato per saldo globale o per singole fattispecie come già nel previgente regime dell’articolo 15 del Dl 185/2008.

La prima modalità prevede che la somma algebrica delle differenze, se positiva, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Ires e dell’Irap, separatamente dall’imponibile complessivo. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta. Questo aspetto è importante perché uno dei limiti del regime previgente era il fatto che si obbligasse ad esercitare l’opzione nel periodo d’imposta precedente. L’imposta è versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. Nell’ipotesi di saldo negativo, la deduzione è prevista in un termine pari al maggiore fra la durata residua della fattispecie riallineata (ad esempio 18 anni per l’avviamento) e 10 anni (come richiesto dal parere della commissione Finanze della Camera).

Il riallineamento per singole fattispecie può riguardare l’iscrizione del diritto d’uso (cosiddetto Rou) e della passività del leasing. Esso può riguardare sia le diverse qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali (ivi comprese le correlate e imprescindibili valutazioni) sia le mere valutazioni (quando fenomeno a sé stante). È escluso per le divergenze strutturali o se al termine del periodo d’imposta i valori contabili e fiscali coincidono.

Ciascun saldo è assoggettato ad una sostitutiva (di Ires e Irap) del 18 e del 3 per cento, oltre eventuali addizionali o maggiorazioni nonché alla differenza di aliquota Irap fra quella ordinaria e quella applicata alle imprese concessionarie, le banche, le assicurazioni. Il saldo negativo è indeducibile. Il riallineamento ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze e la relativa opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo periodo d’imposta.

Nel caso in cui il contribuente non si avvalga del regime del saldo globale i maggiori valori iscritti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali derivanti da operazioni straordinarie dell’articolo 10 lettera g (fra soggetti Oic e Ias o con obblighi di bilancio differenti) possono essere riconosciuti solo attraverso il regime dell’articolo 176, comma 2-ter, del Tuir come modificato dal decreto (si veda a pagina 8). Come chiarito dalla relazione questo può essere il caso dell’avviamento che emerge da una fusione.

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