24 Novembre 2023
Correzione «automatica» solo se il bilancio è soggetto a revisione
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
A oggi il quadro della correzione degli errori contabili appare chiaro nella distinzione di un percorso più agevole per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti rispetto agli altri soggetti.
Nel primo caso, infatti, la correzione dell’errore contabile è più semplice e automatica, perché passa direttamente dal bilancio attraverso il fatto di dare rilevanza fiscale a questi errori. In questo senso, la modifica dell’articolo 83 del Tuir apportata dal Dl 73/2022 prevede che «i criteri di imputazione temporale di cui al terzo periodo valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili».
Questo significa, pertanto, che in relazione ai classici errori sullo stanziamento di costi secondo la corretta competenza, per cui gli stessi, se contabilizzati nell’anno successivo vanno a finire tra le sopravvenienze passive (ante modifiche) indeducibili in quanto difettano della corretta competenza, diventano immediatamente deducibili nell’anno successivo.
Casistica
Classico caso di un costo che è stato iscritto nel bilancio dell’anno t per 100, ma lo stanziamento si è rivelato errato perché la fattura, giunta nell’anno t+1, è pari a 120. L’importo di 20, iscritto fra le sopravvenienze dell’anno t+1, diviene ora immediatamente deducibile e facilita il lavoro di aziende e professionisti.
Sono i casi che capitano nelle aziende di dimensioni più grandi, in cui la chiusura del bilancio è spesso stressata da dinamiche di cosiddetto «fast close» per cui si tende a chiudere i bilanci nei primi giorni dell’anno successivo, quando una serie di informazioni non sono disponibili e quindi l’errore è dietro l’angolo.
Un aspetto fondamentale è stabilire cosa rientri nella procedura degli errori, dovendosi comprendere quali siano appunto gli errori contabili per i quali si guadagna l’immediata deducibilità nel bilancio di rilevazione e correzione.
Dovrebbe trattarsi di sicuro di quelli che difettano della competenza (circolare Assonime 31/22). È altrettanto palese che nel caso in cui la pulizia di bilancio dovesse riguardare delle poste di stato patrimoniale di cui origini e consistenza non sono chiare anche perché si perdono nel tempo, la relativa sistemazione non dovrebbe rientrare in questa casistica.
Soggetti interessati
Chiarita la norma, va detto che il discrimine per cui questa procedura resta valida solo per i soggetti sottoposti a revisione legale del bilancio è stato introdotto con le modifiche apportate dalla legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), con norma applicabile già dal 2022, ovvero dalla modifica normativa dell’articolo 83 del Tuir.
Questa previsione è stata dettata con ogni probabilità per circoscrivere il fenomeno della correzione dell’errore direttamente in bilancio per coloro che lo sottopongono a revisione legale. In questo senso, infatti, si parte dall’assunto per cui dovrebbe trattarsi di bilanci che subiscono un processo di controllo più accurato.
In primo luogo è palese che tutti i soggetti di dimensioni minori restino fuori da questa previsione per il fatto stesso che il bilancio non sia revisionato. Ma è altrettanto vero che, spesso, a minori dimensioni si accompagna anche una minore difficoltà di reperimento delle informazioni e una minore possibilità di ricadere in questo tipo di errori.
In realtà la norma così congegnata al momento esclude anche tutte quelle realtà di grossa dimensione, spesso organizzate in Italia sotto forma di branch, che difettano della revisione, ma nelle quali la casistica si appalesa con una certa frequenza per via dei processi di chiusura anticipata.
Per tutti i soggetti che non rientrano nella procedura, resta la dichiarazione integrativa a favore, con cui si riapre il periodo fiscale incriminato per andare a dedurre il componente negativo che non era stato dedotto all’origine. Mentre la sopravvenienza resta indeducibile nell’anno di rilevazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA