05 Ottobre 2023
Dalla rilevazione integrale al pro rata temporis
di Alessandro Germani
Per la contabilizzazione delle licenze, l’Oic 34 ha tre esempi che non sono parte integrante.
Esempio 8
Riguarda una società cinematografica che concede a una società televisiva la licenza per la messa in visione di un film per i successivi 4 anni a un canone annuale di 100mila euro. La società individua una sola unità elementare di contabilizzazione data dalla cessione della licenza.
Considerando le previsioni del paragrafo A.3 del principio Oic 34, la società conclude che l’uso della licenza da parte del cliente avviene senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del venditore, pertanto rileva un ricavo pari al valore attuale dell’intero corrispettivo al momento della consegna della licenza stessa. È l’esempio tipico del caso visto nell’articolo precedente, con rilevazione integrale del ricavo nell’esercizio.
Esempio 9
Riguarda una società di software che concede a una società una licenza per l’uso di un software per i successivi 5 anni a un canone mensile di 2mila euro. La società individua una sola unità elementare di contabilizzazione data dalla cessione della licenza. Il cliente per usare la licenza software ha necessità di aggiornamenti periodici.
Considerando le previsioni del paragrafo A.3 del principio contabile, la società conclude che deve effettuare ulteriori attività (per esempio la realizzazione degli aggiornamenti periodici) per permettere l’uso della licenza al cliente, pertanto rileva i ricavi proporzionalmente lungo la durata del contratto. È l’ipotesi contraria, in cui si applica il criterio del pro rata temporis in quanto ci sono ulteriori attività da effettuare in futuro.
Esempio 10
Una società di moda concede a un’altra società la licenza per l’uso del marchio X per i successivi 4 anni. Il contratto prevede che la società venditrice si impegni a pubblicizzare il marchio per i successivi 4 anni. La società che acquisisce la licenza deve pagare un canone mensile di 3mila euro e royalties pari al 2% del totale delle vendite annue del prodotto con marchio X.
La società venditrice, considerando le previsioni del paragrafo A.3, conclude che deve rilevare i ricavi derivanti dalla cessione della licenza lungo la durata del contratto. Infatti, al momento della cessione della licenza, la società deve continuare a pubblicizzare il marchio per i prossimi 4 anni, quindi il cliente in quel momento non ottiene tutti i benefici derivanti dall’uso della licenza stessa. Anche in questo caso, quindi, ci sono attività che dovranno essere compiute e determinano il ricorso al criterio del pro rata temporis.
© RIPRODUZIONE RISERVATA