05 Ottobre 2023
Conto proprio o terzi, la difficile individuazione dei criteri distintivi
di Alessandro Germani
Uno dei temi di cui si occupa il nuovo principio contabile è quello delle vendite per conto proprio o conto terzi. La questione non è di poco conto, se si considera che, nel caso in cui l’impresa operi per conto proprio, i costi e i ricavi relativi all’attività svolta figurano nel suo conto economico. Viceversa, se opera per conto terzi, a conto economico sarà allocata solo la commissione che remunera l’attività svolta, mentre le anticipazioni fatte per conto terzi saranno allocate fra i crediti e i debiti dello stato patrimoniale.
È evidente che l’inquadramento dell’attività per conto proprio o conto terzi determina una diversa configurazione del bilancio della società: in un caso le operazioni si collocano nel conto economico, nell’altro nello stato patrimoniale, in quanto il conto economico accoglierà solo l’elemento reddituale che remunera l’attività svolta.
Le esigenze e la Bozza
È utile analizzare le Motivazioni alla base della decisione. In particolare, il paragrafo 20 che conferma la difficoltà di inquadrare le due differenti casistiche.
A seguito della consultazione del Discussion Paper del 2019, da più parti è giunta la richiesta di chiarire quando una società agisce per conto proprio o conto terzi, in quanto mancava una disciplina di questa casistica.
La Bozza di Oic 34 prevedeva che una società agisse per conto proprio se aveva la responsabilità di fornire beni/servizi al cliente, il rischio di magazzino e il potere di decidere il prezzo del bene/servizio. Se una di queste tre condizioni non era rispettata, la società agiva conto terzi.
Approccio flessibile
Il successivo paragrafo 21 dà conto che durante la fase di consultazione diversi operatori hanno fatto notare l’approccio troppo rigido e ne hanno suggerito uno più flessibile che consentisse alla società di stabilire, sulla base di alcuni indicatori, se agisse per conto proprio o conto terzi. È stato inoltre chiesto di chiarire se le disposizioni in esame si applicano anche al contratto di mandato con e senza rappresentanza.
Come chiarisce il paragrafo 22, dagli approfondimenti effettuati dopo la consultazione è emerso che nella prassi ci sono diverse tipologie di contratti che non sempre aiutano a capire se una società agisce per conto proprio o conto terzi.
La valutazione talvolta può essere complessa, pertanto prevedere una mera lista di requisiti, da rispettare sempre, potrebbe portare a conclusioni errate.
Si pensi a una società che ha la responsabilità di fornire i beni al cliente, ha il rischio di magazzino e, a causa dei prezzi praticati dai competitor, non ha il potere di decidere il prezzo del bene. Secondo le disposizioni della bozza, questa sarebbe stata considerata una società che agisce per conto terzi, mentre nella sostanza agisce per conto proprio.
Decisione finale
Per questo, l’Oic ha modificato il principio prevedendo che la responsabilità di fornire beni/servizi, il rischio di magazzino e il potere di decidere il prezzo sono solo elementi da considerare per stabilire se la società agisce per conto proprio o conto terzi. Questa modifica è in linea con l’approccio principles based dei principi contabili nazionali ed evita di creare divergenze con l’Ifrs 15 Revenue from contracts with customers.
Infine, il paragrafo 23 chiarisce che l’analisi degli elementi contrattuali (come responsabilità, rischio di magazzino e potere di decidere il prezzo), essendo regola di carattere generale, deve essere effettuata anche nei contratti di mandato con e senza rappresentanza.
© RIPRODUZIONE RISERVATA