05 Ottobre 2023
La gestione in proprio «pesa» a conto economico
di Alessandro Germani
Ci sono anche le fattispecie del mandato con e senza rappresentanza nella tematica della società che agisce per conto proprio o di terzi. Lo chiarisce il principio Oic 34. La difficoltà sta nell’analisi da condurre.
Il paragrafo A 5 chiarisce, come principio generale, che quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre a venditore e cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o di terzi.
Il paragrafo A 6 afferma che gli elementi da considerare, anche disgiuntamente, per determinare se una società agisce per conto proprio sono:
- avere la responsabilità di fornire beni/servizi al cliente;
- avere il rischio di magazzino, inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore;
- avere il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio.
Infine, il paragrafo A 7 afferma che se la società non agisce per conto proprio, applicando il paragrafo precedente, deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In questo caso, iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando così il valore della commissione spettante.
Pertanto, la decisione se si tratti di un’operatività per conto proprio o di terzi passa dall’analisi delle caratteristiche del rapporto, incentrate su responsabilità, rischio di magazzino e potere di fissare i prezzi. Questi sono elementi fondamentali per l’analisi ma, poiché le casistiche sono sfaccettate, si è optato per un approccio più soft. Perciò si tratta di elementi che aiutano nella decisione, ma non comportano automaticamente il ricadere in una fattispecie o nell’altra. In pratica, è sempre necessaria un’analisi caso per caso.
Non c’è dubbio che la scelta determina anche effetti bilancistici differenti. Se la gestione è per conto proprio, si contabilizzano tutti i ricavi e i costi della gestione. Il conto economico sarà appesantito dalla presenza di costi e ricavi, rispetto all’ipotesi in cui a conto economico figuri solo il ricavo per la commissione spettante e tutto venga gestito come anticipazioni (di credito e debito) che si collocano nello stato patrimoniale.
Giova considerare che, in certi casi, rappresentare la gestione in conto proprio incrementa i ricavi e integra le condizioni per passare da un bilancio abbreviato a uno ordinario.
Ricordiamo che il limite dei ricavi per il passaggio al bilancio ordinario è fissato a 8,8 milioni. Questo limite, assieme a quello dell’attivo di stato patrimoniale (4,4 milioni) e dei dipendenti occupati in media (50 unità), determina il passaggio dall’abbreviato all’ordinario quando nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, siano stati superati due dei predetti limiti. Per cui nei casi a cavallo, la scelta per una rappresentazione o per l’altra può determinare l’adozione del bilancio ordinario o semplificato.
Un altro aspetto da considerare è l’Iva. Nelle Motivazioni è stato chiarito che la casistica si applica anche ai mandati con o senza rappresentanza. Ricordiamo che i riaddebiti operati nel primo caso comportano l’esclusione dalla base imponibile (ex articolo 15, Dpr 633/72). Viceversa, nei mandati senza rappresentanza c’è pieno assoggettamento al tributo.
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