28 Marzo 2024
Bilancio Ias anche in forma abbreviata
di Alessandro Germani
L’articolo 5 della legge 21 del 5 marzo 2024 (cosiddetta legge Capitali) estende alle società aventi strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione (Mtf) la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali.
Occorre considerare che attualmente, per i soggetti quotati presso Euronext Growth Milan (ovvero l’ex Aim) sussiste la possibilità di redigere il bilancio secondo i principi contabili nazionali oppure secondo gli Ias/Ifrs. In generale infatti esiste già una diffusa possibilità di consentire a determinate società di redigere il bilancio secondo i principi internazionali, che potrà essere d’interesse qualora vi sia un’apertura del capitale, attuale e/o prospettica, tale per cui la redazione di un bilancio Ias/Ifrs sia considerata preferibile rispetto ai principi Oic.
Viene così introdotta nel corpo dell’articolo 2 comma 1 del Dlgs 38/2005 una nuova fattispecie – lettera a-bis) – che riguarda le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione (ex articolo 1, comma 5-octies lettera a) Tuf). Tale articolo 2 riguarda le opzioni in materia di principi contabili internazionali e disciplina una serie di soggetti, fra cui, ad esempio, le quotate, le banche, le imprese assicurative, per stabilire successivamente, attraverso gli articoli 3 (bilancio consolidato) e 4 (bilancio di esercizio), che tipo di obblighi o facoltà questi soggetti dell’articolo 2 abbiano. Pertanto le società con azioni quotate su Mtf vengono inserite nella nuova lettera a-bis successiva alla lettera a che riguarda, invece, le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati.
La relazione al Ddl Capitali ha chiarito che questa novità risponde all’esigenza di consentire a queste società di redigere il bilancio secondo i principi contabili Ias/Ifrs, «in ragione della progressiva internazionalizzazione delle sedi di negoziazione diverse dal mercato regolamentato».
Assonime nella circolare 6/2024 evidenzia che la facoltà di redigere i bilanci secondo i principi internazionali Ias/Ifrs era già consentita a tutte le imprese, a eccezione di quelle che rientravano nei parametri dimensionali per poter redigere il bilancio in forma abbreviata. Si tratta di quelle che, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- 4.400.000 euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
- 8.800.000 euro di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Quindi la novità introdotta dalla legge è che le società con strumenti finanziari (la rubrica della norma parla, invece, di azioni) negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione hanno la facoltà di usare i principi contabili Ias/Ifrs, pur se rientrano nei parametri per redigere il bilancio in forma abbreviata.
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