23 Gennaio 2025
Web tax solo con limite globale sopra 750 milioni
di Alessandro Germani
La legge di Bilancio 2025 interviene (articolo 1, comma 21) sulla disciplina dell’imposta sui servizi digitali (web tax) originariamente introdotta dalla legge di Bilancio 2019. Le modifiche che sono state apportate riguardano i requisiti soggettivi e l’introduzione dell’acconto.
Quanto al primo aspetto l’ambito soggettivo riguarda gli esercenti attività d’impresa che:
- realizzano, nel territorio dello Stato, ricavi derivanti dai servizi digitali (articolo 1, comma 37, della legge 145/2018) di veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia (pubblicità online), messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi (servizi di intermediazione tra utenti), di trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale;
- realizzano, singolarmente o a livello di gruppo, nell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto d’imposta, un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro.
Rispetto alla disciplina previgente viene mantenuta la soglia minima di 750 milioni di euro mentre viene eliminata quella minima di 5,5 milioni di euro con riguardo ai ricavi, conseguiti in Italia, derivanti dai servizi digitali in questione. Peraltro, il disegno di legge originario superava entrambi i requisiti di fatturato e richiedeva, conseguentemente, la sola realizzazione in Italia di ricavi derivanti dai medesimi servizi.
Viene poi introdotto un acconto, da versare entro il 30 novembre dell’anno solare in cui sorge il presupposto d’imposta, pari al 30 per cento dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente. Conseguentemente, il versamento a saldo dell’imposta dovuta è effettuato entro il 16 maggio dell’anno solare successivo a quello di corresponsione dell’acconto.
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