25 Gennaio 2025
Correzione degli errori contabili: ancora spazio per semplificare
di Alessandro Germani
Il decreto Irpef-Ires (Dlgs 192/2024) non è intervenuto sulla disciplina degli errori contabili che presenta ancora alcune zone d’ombra sia per ciò che concerne la definizione dell’errore sia per la rilevanza fiscale del medesimo, relativamente al periodo di correzione o a quello in cui l’errore è stato commesso. L’eventuale decreto correttivo potrebbe essere l’occasione per affrontare la tematica.
Il meccanismo di correzione degli errori contabili con piena rilevanza fiscale è stato introdotto dal Dl 73/2022 che ha modificato l’articolo 83 del Tuir, prevedendo che per i soggetti Ias adopter e per quelli Oic (comprese le microimprese che hanno optato per il bilancio in forma ordinaria) valgano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. La legge di Bilancio 2023 è poi intervenuta stabilendo che questa disciplina operi soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti, introducendo così un elemento di cautela e controllo.
La correzione degli errori (sia quelli rilevanti contabilizzati a patrimonio netto, sia quelli non rilevanti contabilizzati a conto economico mediante sopravvenienze) risponde in particolare all’esigenza di procedure di chiusura dei bilanci molto a ridosso della fine dell’esercizio (fast close) e rappresenta una notevole semplificazione, perché consente di non dover operare con tutta una serie di dichiarazioni integrative (a favore e a sfavore). Quindi è un meccanismo concettualmente semplice che supera la laboriosità delle integrative (per non parlare della procedura degli errori contabili della circolare 31/E/13).
Senonché nell’applicazione pratica sono sorti vari dubbi. Un primo aspetto riguarda il profilo oggettivo dell’errore contabile che con la procedura può essere emendato. Perché gli errori possono essere di competenza (si contabilizza un costo in un esercizio errato), di qualificazione (una componente viene rilevata come apporto anziché come ricavo), di quantificazione (un componente negativo si rileva ex post inferiore e quindi darà luogo ad una sopravvenienza attiva). Se la ratio è quella semplificatoria allora l’ambito dovrebbe essere il più esteso possibile (circolare Assonime 31/22). Su questo tema interpretativo peraltro sarebbe ipotizzabile anche un intervento delle Entrate con l’Oic.
L’altro aspetto riguarda la rilevanza fiscale della correzione dell’errore sul periodo d’imposta in cui avviene la contabilizzazione. Perché una contabilizzazione ex post dei canoni di leasing può portare effetti indesiderati a livello di deducibilità degli interessi passivi per il meccanismo del Rol (ex articolo 96 del Tuir). Ma è stato addirittura affermato che gli effetti sull’Ace andrebbero “corretti” con delle integrative ad hoc sui vari anni (risposta ad interpello 73/24). E questa interpretazione delle Entrate vanificherebbe in toto l’intento di semplificazione di questa disciplina.
Il punto ha creato clamore tanto è vero che nel parere del Senato al decreto Irpef-Ires questo aspetto veniva evidenziato come elemento che il governo avrebbe dovuto prendere in considerazione. La stessa Assonime nella consultazione al decreto suggeriva che si desse spazio alla finalità semplificatoria, per cui bisognerebbe dare legittimazione sia al bilancio viziato dall’errore, sia a quello in cui tale errore viene corretto, secondo un principio di competenza allargata che semplifica ed evita di dover effettuare quelle operazioni che si effettuano con le integrative.
La versione finale del decreto legislativo 192/2024 non affronta la questione. Peraltro nella relazione illustrativa si dà conto del fatto che non si è intervenuto sulla procedura degli errori contabili in quanto sono state apportate limitate modifiche per ridurre il doppio binario (contributi per cassa, opere e servizi di durata infrannuale e ultrannuale, differenze cambio) in attuazione della legge delega e anche in funzione del rispetto del principio di equilibrio finanziario. A questo punto il decreto correttivo potrebbe essere l’occasione per riaffrontare definitivamente la questione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA