Precedente Successiva

23 Gennaio 2025

Imposta di bollo sui contratti vita: il versamento diventa annuale

di Alessandro Germani


Per le compagnie assicurative i commi 87 e 88 della legge di bilancio 2025 dispongono che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita l’imposta di bollo dovuta sia versata annualmente e non al momento del rimborso o del riscatto.

La relazione tecnica ascrive a tali commi effetti finanziari di maggiori entrate tributarie per 970,4 milioni di euro per il 2025, 397 milioni di euro per il 2026, 385,1 milioni di euro per il 2027 e 184,8 nel 2028. La misura è finalizzata a richiedere un contributo importante alle compagnie, sotto una duplice ottica. Da un lato, infatti, lo sforzo è richiesto al solo comparto vita, mentre quello del ramo danni non risulta toccato. Dall’altro la motivazione addotta per questa anticipazione risiede nell’equiparazione agli altri ambiti per i quali il bollo sui prodotti finanziari viene riscosso annualmente.

Il comma 87 stabilisce che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo di cui all’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/72 è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto Mef del 24 maggio 2012. Resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

In base al successivo comma 88 per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025, l’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo calcolata per ciascun anno fino al 2024, è versato:

  • per il 50% entro il 30 giugno 2025;
  • per il 20% entro il 30 giugno 2026;
  • per il 20% entro il 30 giugno 2027;
  • per il restante 10% entro il 30 giugno 2028.

Anche in questo caso la norma specifica che per le comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, resta fermo che l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

In base all’articolo 3 comma 7 del Dm 24 maggio 2012 il bollo riguarda le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni di cui, rispettivamente, ai rami vita III e V disciplinati dall’articolo 2, comma 1, del Dlgs 209/05. Ricordiamo che il ramo III riguarda le polizze index e unit linked, laddove la componente vita si lega ad una componente finanziaria che dipende nel primo caso dall’andamento dei fondi interni o da Oicvm esterni in cui le somme sono investite e nel secondo caso da indici di borsa. Invece il ramo V riguarda le operazioni di capitalizzazione, trattandosi di polizze prive di copertura del rischio demografico, quindi di ambito esclusivamente finanziario.

In base alle schede del Senato viene chiarito che finora l’imposta di bollo, sebbene determinata dall’ente gestore al 31 dicembre di ogni anno, doveva essere versata solo al momento del rimborso o del riscatto.

Per tali prodotti, quindi, l’imposta veniva calcolata anno per anno sul valore della polizza e versata dall’ente gestore solo al termine del rapporto con il cliente.

La modifica contenuta nella legge di Bilancio 2025 è volta a superare tale disparità di trattamento, equiparando le polizze in questione agli altri prodotti finanziari, prevedendo quindi il versamento dell’imposta ogni anno anche per le polizze di cui ai rami III e V.

© RIPRODUZIONE RISERVATA