13 Novembre 2024
Un regime ad hoc per chi non ha potuto riallineare
di Alessandro Germani
Arriva il parere della commissione Finanze del Senato (relatore Giorgio Salvitti di Fratelli d’Italia) sul decreto Irpef Ires attualmente in Parlamento per l’attuazione di alcune parti della delega fiscale (legge 111/2023). Viene posta l’attenzione sul riallineamento come pure sulla procedura degli errori contabili e sulla scissione per scorporo. A livello di persone fisiche parere favorevole in tema di plusvalenze da cessione di aree edificabili ricevute in donazione. Ma andiamo con ordine.
In tema di avvicinamento dei valori contabili e fiscali i senatori toccano la tematica del riallineamento per concentrarsi poi sul superamento del doppio binario che si ottiene mediante il riconoscimento fiscale delle poste iscritte in bilancio per la correzione degli errori contabili. Si invita il governo a valutare l’opportunità di prevedere che sia preso in considerazione sia il bilancio viziato dall’errore sia quello in cui tale errore viene corretto, confermando così che la posta correttiva concorre alla formazione del reddito del periodo di rilevazione secondo le ordinarie regole valevoli in tale periodo. Che l’errore, alias la sopravvenienza, attiva o passiva che sia, debbano avere rilevanza fiscale nel bilancio in cui sono contabilizzate dovrebbe essere la chiara novità apportata nel 2022 all’articolo 83 del Tuir. Quello che ci si attende, tuttavia, è una definizione più chiara delle varie fattispecie di errore contabile interessate, magari con intervento Oic ed Entrate.
Quanto al riallineamento, si chiede al governo di prevedere uno specifico regime che consenta di applicare – in via transitoria – le nuove regole a tutte le imprese che a causa dell’incompletezza e della disorganicità delle attuali discipline di riallineamento non hanno potuto riallineare.
Per ciò che concerne poi la scissione con scorporo (articolo 2506.1 del Codice civile), si invita il Governo a valutare l’opportunità di chiarire che le disposizioni dell’articolo 16 possano applicarsi anche alle operazioni poste in essere nell’anno di imposta 2023, anno in cui l’istituto è stato introdotto nell’ordinamento italiano in recepimento della direttiva UE 2019/2121 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere. Questa estensione potrebbe tuttavia generare qualche difficoltà considerando che si tratta di un periodo d’imposta con bilanci definitivamente approvati e dichiarazioni inviate, quest’ultime semmai emendabili.
In tema di persone fisiche le modifiche all’articolo 68 del Tuir in tema di plusvalenze trovano il parere favorevole dei senatori. In particolare, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di aree edificabili ricevute in donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni. Ciò mette fine a manovre elusive con cui mediante la donazione si otteneva una rivalutazione “gratuita” del costo di acquisto a favore del donatario. Si applica infatti il costo del donante e non il valore di mercato emerso con la donazione.
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