14 Novembre 2024
Anticipo bollo per il solo comparto vita
di Alessandro Germani
Il prelievo straordinario richiesto alle compagnie assicurative riguarda soltanto il comparto del vita con riguardo ai rami III e V e si configura nella sostanza come un’anticipazione dell’imposta di bollo rispetto al sistema attuale in cui il versamento avviene solo al momento del rimborso o del riscatto. In questo modo il comparto assicurativo viene equiparato agli altri ambiti per i quali il bollo sui prodotti finanziari viene riscosso annualmente. Vediamo di cosa si tratta.
L’articolo 11 del Ddl di Bilancio prevede che in relazione alle comunicazioni relative a contratti di assicurazione sulla vita, l’imposta di bollo (articolo 13, comma 2-ter, della tariffa allegata al Dpr 642/72), è dovuta annualmente e il corrispondente ammontare è versato ogni anno, a decorrere dal 2025, dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del Dm 24 maggio 2012. L’importo versato è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. La modifica ha chiaramente impatto anche sui contratti in essere al 1° gennaio 2025, stabilendo che il bollo calcolato per ciascun anno fino al 2024, è versato:
- per il 50% entro il 30 giugno 2025;
- per il 20% entro il 30 giugno 2026;
- per il 20% entro il 30 giugno 2027;
- per il restante 10% entro il 30 giugno 2028.
La relazione illustrativa chiarisce che l’ambito dei prodotti vita interessati riguarda soltanto quelli dei rami III e V. Ricordiamo che il ramo III riguarda le polizze index e unit linked, laddove la componente vita si lega ad una componente finanziaria che dipende nel primo caso dall’andamento dei fondi interni o da Oicvm esterni in cui le somme sono investite e nel secondo caso da indici di borsa. Invece il ramo V riguarda le operazioni di capitalizzazione, trattandosi di polizze prive di copertura del rischio demografico, quindi di ambito esclusivamente finanziario. La relazione tecnica chiarisce che la logica dell’anticipazione del prelievo va ad accomunare questi prodotti assicurativi agli altri prodotti finanziari e che per i contratti in essere nei prossimi quattro anni è in grado di portare nelle casse dell’erario circa 1.900 milioni di euro.
La misura appare chiara, trattandosi di un anticipo di tassazione richiesto alle compagnie assicurative. Nella sostanza quello che era un prelievo finale adesso viene anticipato, ma nulla dovrebbe cambiare come impatto per il risparmiatore. Logicamente vi è un onere maggiore per le compagnie chiamate a dei versamenti annuali, motivo per cui bisognerà vedere se questo comporterà dei maggiori costi di gestione.
La logica del bollo è contenuta nell’articolo 13, comma 2-ter, della tariffa al Dpr 642/72 che prevede una misura del 2 per mille sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali. Circa l’ambito oggettivo si era espressa anche la circolare 48/E/12 che aveva chiarito come vi rientrassero i prodotti assicurativi dati dalle unit e index linked nonché dalle polizze di ramo III e V, con un prelievo però al momento del riscatto o rimborso (aspetto che ora viene modificato). La successiva circolare 15/E/13 ha poi chiarito che per le assicurazioni vita per cui dal 2001 è stata eliminata l’imposta sulle assicurazioni si applica l’imposta di bollo.
Appare chiara quindi l’ottica di anticipazione del prelievo su questi prodotti che sono parificati all’ambito finanziario e come invece tutto il comparto del ramo danni non sia interessato dalla manovra di bilancio per il 2025.
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