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29 Ottobre 2024

Transfer pricing, promosso il metodo del margine netto

di Alessandro Germani


Confermata, ai fini della disciplina del transfer pricing, l’applicazione del metodo del Tnmm (transactional net margin method) in luogo del Cup (confronto di prezzo). Così la sentenza 26432 del 10 ottobre 2024 della Cassazione sul caso di una società produttiva toscana con una serie di controllate commerciali e distributive in altri Paesi, per cui la congruità del prezzo è stata verificata ricorrendo al metodo reddituale del Tnmm.

La verifica subita dalla società aveva riguardato il periodo d’imposta 2008. L’Ufficio aveva utilizzato il Tnmm in luogo del Cup e da qui nascono le contestazioni difensive della società. La Cassazione nel confermare l’operato dell’ufficio fa un’attenta disamina dei metodi stabiliti dall’Ocse, che ha il compito di elaborare raccomandazioni, buone prassi, principi contabili, modelli matematici e strumenti conoscitivi in genere per armonizzare il modus operandi fra i Paesi aderenti, rendendo quindi comparabili i sistemi operativi. Viene fatto quindi riferimento alle linee guida del 1995 e del 2010 (si consideri che vi sono anche quelle successive del 2017 e del 2022), che vengono costantemente aggiornate. Ciò ha influenzato i vari ordinamenti fra cui quello italiano, che ai fini del transfer pricing (articolo 110, comma 7, del Tuir) fa riferimento al criterio del valore normale di cui all’articolo 9, comma 3, del Tuir.

Sicuramente il confronto di prezzo è un criterio opportuno, ma di certo non appare l’unico. Da questo punto di vista osserva infatti la Cassazione che anche i metodi reddituali (quali il profit split o il Tnmm) possono essere adeguati. In particolare il Tnmm è affidabile a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cassazione 15668/22 e 2853/24).

L’Ocse quindi propone modelli ma sta poi alle norme dei Paesi contraenti fissare delle priorità sui metodi di transfer pricing. E occorrerà poi nel caso specifico stabilire quale metodo sia maggiormente adeguato a individuare il corretto prezzo della transazione. Nel caso di specie è stato escluso il criterio del Cup. La struttura produttiva è italiana, con basso rischio in quanto si produce sulla base di ordini già confermati. Per la Corte non si tratta quindi di mercato aperto con prezzo non controllabile, quindi il sistema di Tnmm risulta più aderente rispetto al Cup, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato. L’Ufficio ha quindi operato correttamente individuando operatori similari, escludendone altri e articolando la sua ripresa a tassazione.

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