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04 Novembre 2024

Crediti R&S, la via della certificazione per chi non ha aderito alla sanatoria

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo


Il riversamento spontaneo dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo (articolo 5, commi 7-12, del Dl 146/2021) non ha riscosso il successo sperato. E ciò nonostante i numerosi benefici (azzeramento delle sanzioni, degli interessi e non punibilità per il delitto di indebita compensazione ex articolo 10-quater del Dlgs 74/2000) e il tentativo di ravvivare in extremis l’interesse attraverso il Ddl di Bilancio che, a pochi giorni dalla scadenza del 31 ottobre, ha previsto un contributo in conto capitale proporzionale al riversamento.

Per le imprese che hanno deciso di non aderire alla procedura si aprono ora nuovi scenari per gestire le ipotesi più complesse legate ai crediti per le attività R&S condotte negli anni.

La certificazione delle attività

Ad oggi, lo strumento principale per chi non ha aderito alla speciale sanatoria – regolarizzando le indebite compensazioni del credito effettuate fino al 22 ottobre 2021 – è la possibilità di attestare, attraverso la richiesta di certificazione da formulare a uno dei soggetti iscritti all’Albo del Mimit, la qualificazione degli investimenti eseguiti ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d’imposta ricerca, sviluppo e innovazione ex articolo 1, commi 200-202, della legge 160/2019 (applicabile dal 2020) e al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex articolo 3 del Dl 145/2013 (applicabile fino al 2019).

Tale certificazione consente infatti di legittimare la richiesta del credito d’imposta, azzerando così il rischio di future contestazioni fiscali, tenuto conto che anche l’agenzia delle Entrate sarà vincolata al responso rilasciato dal soggetto certificatore.

Le possibili valenze

Proprio per la sua natura, la certificazione non ha valenza solo per il pregresso, ma rappresenta una significativa opportunità anche in altri ambiti. In primo luogo, considerata la facoltà di accedere al percorso di qualificazione anche in via preventiva, è possibile sapere in anticipo se le attività di R&S da svolgere sono ammissibili al credito d’imposta, con la conseguente possibilità di procedere con maggiore sicurezza anche su progetti di lungo termine.

Ricordiamo, tra l’altro, che a decorrere dalle spese effettuate dal 2024, l’articolo 6 del Dl 39/2024 ha introdotto la comunicazione telematica preventiva al Mise (modello approvato dal Dm 24 aprile 2024) contenente l’importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare dal 30 marzo 2024 (dati di entrata in vigore del Dl 39/2024), la presunta ripartizione del credito negli anni e la relativa fruizione.

La comunicazione va poi aggiornata al completamento di tali investimenti e va eseguita anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 29 marzo del 2024.

I benefici aggiuntivi

Pur non vincolando il Fisco, la certificazione da parte di un ente o un esperto terzo indipendente iscritto all’Albo può comunque garantire un valido supporto anche alle imprese che hanno beneficiato o intendono beneficiare del nuovo patent box (articolo 6, Dl 146/2021).

In presenza dell’attestazione, e nel presupposto che le spese per i due incentivi siano in gran parte sovrapponibili, è infatti ragionevole ritenere che i rischi di contestazione relativi alla non corretta qualificazione degli investimenti possano essere ridotti in misura significativa.

Non è da escludere, infine, che un’attività di approfondimento dedicata – seppur non sotto forma di certificazione ufficiale visto che in presenza di contestazioni la richiesta è inibita – possa contribuire anche alla difesa nella fase contenziosa già avviata. Ciò anche alla luce delle linee guida emanate dal Mimit con il Dm 4 luglio 2024 e destinate appunto ai soggetti iscritti all’albo dei certificatori, che hanno fornito ulteriori indicazioni utili a dirimere i dubbi in merito alla possibilità di ricomprendere nell’agevolazione alcune tipologie di attività.

Un esempio è quello del requisito della “novità”, in relazione al quale è stato chiarito che rientrano tra le attività agevolabili anche quelle che non siano nuove in senso assoluto, ma nuove per la singola impresa.

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