25 Ottobre 2024
Sterilizzazione Ace sui titoli non estesa alle polizze
di Alessandro Germani
Ai fini Ace la sterilizzazione riguardante i titoli non si applica anche alle polizze assicurative che hanno natura diversa, indipendentemente dalle tesi dell’Agenzia che si basa sulla risposta 232/22. È questa l’importante sentenza della Corte di giustizia di Milano n. 4121 emessa il 2 luglio 2024 e depositata il 21 ottobre 2024. Vediamo i fatti.
Con una verifica fiscale sul 2018, poi estesa anche al 2017, 2019 e 2020, l’Agenzia contestava i conteggi dell’Ace in riferimento all’articolo 1 comma 6-bis del Dl 201/11 cui «per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010». L’articolo 5, comma 3, del Dm 3 agosto 2017 ha previsto poi che per i titoli e i valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, oggetto di sterilizzazione deve farsi riferimento alla nozione recata dall’articolo 1, comma 1-bis, del Dlgs 58/1998 (Tuf), includendo altresì le quote di Oicr. Tale riferimento normativo appare chiaro e non ricomprende anche le polizze assicurative, ma piuttosto le obbligazioni, i titoli di debito, i derivati e i titoli simili.
L’Agenzia fa leva sulla risposta n. 232/22, nella quale la sterilizzazione era stata estesa anche a ricomprendere i prodotti assicurativi di cui alla lettera w-bis 3) dell’articolo 1, comma 1, del Tuf. Secondo la contribuente, invece, il wording della norma secondaria è chiaro, e non prevede anche la lettera w-bis 3 riguardante i prodotti assicurativi. La scelta del legislatore secondario appare del tutto consapevole perché nel 2017 l’articolo 1 del Tuf ricomprendeva anche le polizze. Né la norma della sterilizzazione può considerarsi antielusiva e come tale passibile di interpretazione estensiva. Peraltro, anche a voler considerare ammissibile l’estensione della sterilizzazione alle polizze, essa non potrebbe riguardare quelle del Ramo I che hanno natura assicurativa e non finanziaria.
Secondo l’Ufficio l’espressione «quali ad esempio» contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf darebbe adito a un’interpretazione estensiva del legislatore.
I giudici danno ragione alla società ricorrente. Infatti vale il dettato normativo per cui la norma primaria richiama l’articolo 1, comma 1-bis, del Tuf in relazione ai titoli e valori mobiliari. Se il legislatore avesse voluto intendere anche le polizze avrebbe fatto rimando anche alla lettera w-bis 3. L’espressione «quale ad esempio» contenuta nell’articolo 1, comma 1, del Tuf può giustificare un’interpretazione estensiva per titoli e valori mobiliari ma non può farvi rientrare i prodotti assicurativi disciplinati sotto un’altra lettera. Né può valere a giustificare ciò una risposta ad interpello. Infatti secondo i giudici milanesi le circolari possono impartire direttive agli uffici gerarchicamente subordinati ma non vincolano il contribuente, la stessa Agenzia o il giudice. L’interpretazione ministeriale delle norme tributarie non costituisce infatti fonte di diritto trattandosi di un mero atto interno della Pa (Cassazione n. 35098/22).
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