01 Febbraio 2024
Transfer price, la verifica deve entrare nel merito
di Alessandro Germani
Ai fini del transfer pricing l’utilizzo del Tnmm (margine netto della transazione) va applicato selezionando il periodo d’indagine, identificando le società comparabili, apportando le rettifiche contabili al bilancio della tested party, tenendo conto delle differenze tra queste e le società comparabili a livello di rischi assunti e funzioni svolte e assumendo un indicatore di profitto affidabile. La conferma arriva dalla sentenza 2853/2024 della Cassazione.
L’Agenzia ha contestato per il 2009 e 2010 l’emissione da parte di una società italiana di note di credito a storno dei ricavi (maggiori costi, minore imponibile in Italia) verso una società inglese di gruppo. Invece per gli anni 2008 e 2009 non era stata contestata la stessa metodologia (Tnmm) che aveva portato ad un aumento del reddito per l’italiana. Per la Corte la tematica è quella di individuare se le transazioni sono avvenute o meno a valori di mercato, con il contribuente che deve provare l’adozione di prezzi di libera concorrenza. Occorre quindi rifarsi ai criteri Ocse sui prezzi di trasferimento, considerando che il Dm 14 maggio 2018 pone tutti e cinque i metodi (Cup, Rsp, cost plus, profit split e Tnmm) sullo stesso piano.
Il vantaggio del Tnmm è che ci si basa su una tested party che svolge funzioni più semplici (e rischi limitati) e che opera su margini netti. Senza confronti interni si dovrà andare su confronti esterni attraverso un metodo additivo (di chi fa la ricerca) o deduttivo (da banche dati), anche combinati fra loro. Per la Cassazione i giudici di secondo grado avrebbero dovuto verificare che l’applicazione del Tnmm, metodo unanimemente riconosciuto, avesse consentito di accertare la sussistenza dei presupposti di comparabilità e affidabilità.
Per tali motivi la Cassazione rinvia ai giudici di secondo grado per i necessari accertamenti da condurre in base a quanto illustrato nel suo principio di diritto.
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