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03 Febbraio 2024

Risparmio, eccedenza a rimborso

di Alessandro Germani


Può essere richiesta a rimborso l’eccedenza di versamento in acconto dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato se l’acquirente del complesso aziendale non svolge quell’attività. Così la risposta a interpello 28/2024 delle Entrate.

Una banca che opera nel credito alle imprese ha acquisito attività e passività di Beta in liquidazione coatta amministrativa, fra cui le eccedenze di versamento in acconto della sostitutiva ex articolo 5 del Dlgs 461/97. Infatti con il Dl 133/13 è stato previsto un versamento in acconto pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, da scomputarsi dal 1° gennaio dell’anno successivo. L’eventuale eccedenza del versamento effettuato a titolo d’acconto rispetto all’imposta sostitutiva dovuta nell’anno successivo è scomputabile dal versamento dell’acconto da eseguire nel medesimo periodo (risoluzione 91/E/13). Beta si è scomputata quell’acconto dai versamenti successivi fino a quando, nel 2018, ha cessato l’operatività del servizio amministrato per la clientela. Poi ha ceduto l’azienda ad Alfa e nei rispettivi modelli 770 entrambe hanno dato indicazione di tale eccedenza di credito trasferita. Alfa, tuttavia, non ha mai fatto custodia e amministrazione, per cui non ha modo di scomputare quella sostitutiva dai propri versamenti e vorrebbe richiederla a rimborso.

L’Agenzia concorda, nell’assunto che l’utilizzo dell’acconto presuppone la prosecuzione, da parte dell’intermediario, dell’attività di offerta di servizi di custodia per cui i clienti abbiano optato per il regime del risparmio amministrato (articolo 6 del Dlgs 461/97). Tuttavia il comma 11 dell’articolo 6 in questione prevede che per i rimborsi si applichino le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Poiché la cessionaria non svolge l’attività della cedente, non le resta che chiedere a rimborso in carta semplice l’eccedenza dell’imposta sostitutiva che le deriva dall’azienda acquisita, allegando la presente risposta positiva all’interpello.

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