01 Febbraio 2024
Concordato, la cessione del marchio fa scattare la plusvalenza per l’Irap
di Alessandro Germani
La cessione di un marchio operata da una società in concordato preventivo liquidatorio determina una plusvalenza che rileva ai fini Irap, in quanto per il tributo regionale, che è agganciato alle risultanze di bilancio, non si applica la disposizione propria dell’Ires che consente di non tassare tale provento. È questa la risposta a interpello 27/2024 delle Entrate.
L’istante è una società in concordato preventivo omologato nel 2020 e che nel 2022 ha ceduto nell’ambito della liquidazione un marchio noto nel settore della moda, conseguendo una plusvalenza rilevante rispetto al valore di libro. La società intenderebbe considerare la plusvalenza non rilevante ai fini Irap.
L’Agenzia non concorda con la tesi dell’istante. Infatti occorre distinguere l’ambito Ires, per il quale l’articolo 86, comma 5, del Tuir stabilisce espressamente che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni. A partire dal 2008 per l’Irap vale invece il principio della presa diretta dal bilancio, che sostituisce il meccanismo vigente fino al 2007 per cui rilevavano ai fini Irap le variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito. Ciò ha determinato lo sganciamento del tributo regionale dall’Ires (circolare 26/E/ 12, 27/E/09, 36/E/09 e 39/E/09). Per le società di capitali industriali la base imponibile Irap è data dalla differenza fra ricavi e costi della produzione (esclusi i costi del personale, le svalutazioni delle immobilizzazioni e dei crediti, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti), con esclusione altresì dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Invece le componenti reddituali che derivano dalla cessione di beni strumentali, che hanno concorso all’Irap mediante gli ammortamenti, rilevano in fase di realizzo dei beni strumentali (circolare 27/E/09). Peraltro l’ammortamento dei marchi concorre espressamente alla base imponibile Irap (articolo 5, comma 3, del Dlgs 446/97). Quindi mentre ante 2008 le plusvalenze determinate dalla cessione dei marchi a seguito di concordato preventivo non rilevavano ai fini Irap seguendo il solco dell’Ires, dopo lo sganciamento questo non è più possibile. Così la cessione di un marchio in ipotesi siffatta determina una plusvalenza rilevante ai fini del tributo regionale (voce A 5 del conto economico), restando escluse solo quelle che derivino da operazioni di cessione d’azienda.
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