Precedente Successiva

31 Gennaio 2025

Sui bilanci delle Pmi l’Oic gioca la carta delle semplificazioni in linea con la riforma

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Semplificazioni contabili e di conseguenza bilancistiche per le Pmi. È questo l’obiettivo del progetto di semplificazione dei principi contabili varato dall’Oic (Organismo italiano di contabilità) posto in consultazione sino al 20 dicembre 2024. Tra l’altro tale obiettivo è in linea con quanto previsto in sede di principi della legge delega di riforma del sistema fiscale che fra i propri capisaldi vede la riaffermazione del principio di derivazione dell’imponibile fiscale dall’utile di bilancio.

Ciò significa, in presenza di un bilancio redatto secondo corretti principi contabili, che lo stesso possa costituire la base per il calcolo delle imposte, riducendosi in tal modo le casistiche di divaricazione che portano ai cosiddetti fenomeni di doppio binario. In tal senso l’articolo 9 della legge 111/2023 prevede alla lettera d) l’obiettivo di «semplificare e razionalizzare la disciplina del Codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni». Lo scopo appare quindi quello di semplificare le regole contabili per le Pmi, per cui l’Oic ha previsto una serie di questionari indirizzati alle imprese stesse, ai commercialisti, agli auditor e agli user, ovvero i soggetti finanziatori e analisti.

Può essere opportuno, in primo luogo, comprendere quali siano i destinatari, ovvero le Pmi. In ciò il perimetro potrebbe essere ampliato. Infatti già la stessa direttiva 2775/2023 ha rivisto i limiti dimensionali per le microimprese e le imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni e il decreto legislativo 125 del 6 settembre 2024 ha attuato quanto previsto dalla medesima.

Così i limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono stati incrementati come segue: totale attivo dello stato patrimoniale 5,5 milioni (ex 4,4 milioni) e totale ricavi 11 milioni (ex 8,8 milioni). Per le microimprese (articolo 2435-ter del Codice civile) il totale dell’attivo è ora pari a 220mila euro (ex 175mila) e quello dei ricavi a 440mila euro (ex 350mila). In questo senso la soglia potrebbe essere fissata ancora più in alto, guardando ad esempio ai limiti per la redazione del bilancio consolidato, che sono stati portati a 50 milioni di euro per i ricavi e a 25 milioni per l’attivo dello stato patrimoniale. Si ritiene infatti che anche imprese di queste dimensioni non siano sofisticate e possano beneficiare della semplificazione contabile.

Chiarito l’ipotetico quadro, andiamo a vedere quali possono essere in concreto le potenziali semplificazioni proponibili per tali soggetti. Un primo esempio riguarda l’impairment test, ovvero le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Nel 2016 è stato modificato l’Oic 9 prevedendo l’applicazione dell’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese: in precedenza il limite, ben più logico, era proprio quello del bilancio consolidato. Oggi le imprese che superano i limiti dell’abbreviato devono effettuare l’impairment test utilizzando il modello di riferimento che si basa sull’attualizzazione dei flussi finanziari futuri che, essendo basato su presupposti finanziari, è complicato per le Pmi che non hanno le necessarie competenze matematiche e finanziarie.

Altra disposizione che dovrebbe essere riconsiderata riguarda l’applicazione a crediti e debiti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione: in molte situazioni le imprese, anche per evitare le complicazioni fiscali che ne derivano, non li applicano dichiarando che l’effetto è irrilevante, questo a volte anche se border line.

Si può obiettare che i debiti attualizzati consentono una miglior lettura del bilancio, dimenticandosi tuttavia che nello stato patrimoniale mancano debiti ben più consistenti, ovvero quelli dei leasing, per i quali si auspica da anni una più corretta esposizione in bilancio.

In tema di derivati, infine, per le Pmi non ha alcun senso far riferimento all’Oic 32, principio contabile di estrema complessità non utilizzabile da queste realtà, per le quali basterebbe un documento di poche pagine con esemplificazioni di operazioni classiche poste in essere dalle stesse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA