31 Gennaio 2025
Fondi immobiliari, ritenuta al 26% per l’ente ecclesiastico
di Alessandro Germani
L’ente ecclesiastico che possiede una quota di un fondo immobiliare è un investitore istituzionale e beneficia della ritenuta d’imposta del 26% sui proventi del fondo. Così la risposta a interpello 18/2025 delle Entrate.
L’istante è dell’avviso di non rivestire la qualifica di investitore istituzionale, il che comporterebbe la tassazione per trasparenza dei proventi come redditi di capitale, senza applicazione di ritenuta. Per le Entrate, invece, l’ente riveste la qualifica di investitore istituzionale ex articolo 32, comma 3 lettera g), del Dl 78/2010 in quanto operante nel settore non profit (circolare 2/E/2012), fra cui è ricompreso il settore della religione e dello sviluppo spirituale. Per gli investitori diversi da quelli istituzionali con quote superiori al 5% del fondo si applica invece la tassazione per trasparenza.
Gli istituti per il sostentamento del clero possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali (circolare 35/E/23) in base alla giurisprudenza costante della Cassazione. La gestione del patrimonio immobiliare non ha rilevanza commerciale ma consiste nel mero godimento del patrimonio per reperire i fondi necessari al raggiungimento dei suoi fini istituzionali. Pertanto l’ente persegue le finalità dell’articolo 1, comma 1 lettera c-bis, del Dlgs 153/99 in maniera esclusiva e rientra così fra gli investitori istituzionali dell’articolo 32, comma 3, del Dl 78/10. Come corollario di ciò sui proventi da partecipazione al fondo percepiti dall’ente la Sgr applicherà la ritenuta d’imposta del 26% ex articolo 7 del Dl 351/01.
Riproduzione riservata ©