30 Gennaio 2025
L’operazione black list non si valuta sul margine
di Alessandro Germani
La legislazione speciale non prevede che le operazioni svolte da imprese in Paesi black list siano realizzate con un margine di utile, ma richiede piuttosto che l’interesse speciale sia rivestito dal fatto di acquistare (o comunque di porre in essere l’operazione) in quel determinatoPaese a fiscalità privilegiata per fattori specifici (ad esempio, legati alla produzione locale) che devono essere evidenziati e dimostrati da parte di chi effettua siffatta scelta. Così l’ordinanza della Cassazione 1963 depositata il 28 gennaio in tema di costi black list.
La pronuncia riguarda una sentenza emessa dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia (la 2543 depositata il 10 giugno 2025) che aveva dato ragione alla contribuente e a fronte della quale l’agenzia delle Entrate aveva fatto ricorso in Cassazione. L’Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento con riferimento al periodo d’imposta 2005 per operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente disconoscimento dei relativi costi. La società aveva intrattenuto rapporti con una società residente negli Emirati Arabi. La società italiana aveva chiesto di trasferire le transazioni in un altro Paese, cosicché la società emiratina aveva costituito una società inglese, che l’Agenzia aveva considerato mera società interposta, procedendo ad applicare la disciplina dei costi black list. Sia in primo che in secondo grado era stata data ragione alla contribuente.
Si tratta di una disciplina antielusiva la cui finalità è contrastare la distrazione di utile dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata, ponendo in essere delle operazioni considerate a priori come irrilevanti ai fini fiscali (circolare 51/E/10), che è possibile disapplicare dimostrando la genuinità aziendale (effettivo interesse economico e concreta esecuzione dell’operazione). La disciplina contenuta nell’articolo 110 a seguito dell’introduzione dell’Ires nel 2004 era stata successivamente modificata dal Dlgs 147/2015 (decreto internazionalizzazione) e poi definitivamente abrogata dalla legge di bilancio 2016. Da ultimo essa è stata ripristinata dalla legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) che ha reintrodotto ai commi da 9-bis a 9-quinquies dell’articolo 110 del Tuir i limiti alla deducibilità dei costi black list.
Nell’ordinanza la Cassazione ricorda che la disciplina in questione consente la deduzione dei costi se è provato che i contraenti esteri svolgono effettiva attività commerciale, che le operazioni rispondono a un interesse economico effettivo, che esse hanno avuto concreta esecuzione, che i costi sono stati indicati separatamente in dichiarazione (requisito poi eliminato dalla legge di bilancio 2006).
Nel caso di specie l’agenzia delle Entrate non contesta l’effettività dell’operazione, ma la sussistenza di un interesse economico effettivo, consistente nel risparmio del costo rispetto a un approvvigionamento effettuato in Paesi a fiscalità ordinaria. Secondo la Cassazione, tuttavia, la disciplina intende disincentivare i rapporti con i paesi a fiscalità privilegiata laddove non ci sia una motivazione ulteriore rispetto al risparmio fiscale.
L’errore dei giudici di secondo grado starebbe nel fatto che l’interesse economico viene fatto coincidere con la sussistenza di un utile fra prezzo di acquisto e di rivendita, che è un tema di economicità dell’operazione ma non serve a qualificare l’operazione effettuata con un Paese black list. La sentenza non lo dice ma quella sembrerebbe più una tematica di economicità dell’operazione o di inerenza del costo, o comunque di prezzi di trasferimento. Cassata la decisione, la Corte rinvia al giudice d’appello.
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