26 Febbraio 2025
Stop ritenuta sui redditi senza periodo minimo
di Alessandro Germani
L’adesione all’adempimento collaborativo consente da parte delle Entrate un monitoraggio continuo del contribuente tale per cui anche in assenza dell’holding period minimo di detenzione della partecipazione viene consentita la disapplicazione della ritenuta sui dividendi e sugli interessi. Sono i contenuti delle risposte a interpello 48 e 49 delle Entrate.
Nella prima Alfa è una società italiana detenuta integralmente da una società olandese Beta, a sua volta detenuta all’85% da una Srl italiana e al 15% da Delta BV. Alfa intende distribuire una parte dell’utile 2023 al socio Beta in esenzione da ritenuta ex articolo 27-bis del Dpr 600/73. In particolare Beta detiene almeno il 10% del capitale di Alfa (detenendone di fatto il 100%), è costituita nella forma giuridica di BV, è residente in uno Stato membro Ue senza essere considerata residente fuori dalla Ue, è ordinariamente assoggettata ad imposte sui redditi nello Stato di residenza senza fruire di esoneri. Le manca la detenzione della partecipazione da almeno un anno. Qualora non le fosse consentita la disapplicazione totale, in base all’articolo 27 comma 3-ter del Dpr 600/73 che si applica fra soggetti Ue e See potrebbe applicare la ritenuta dell’1,2% salvo poi presentare istanza di rimborso una volta integrato il periodo di possesso. Le Entrate acconsentono alla disapplicazione integrale pur in assenza dell’holding period minimo. Infatti, sebbene la circolare 60/E/01 e la risoluzione 109/E/05 abbiano negato tale possibilità, ciò va visto nell’ambito della procedura della cooperative compliance. L’Agenzia motiva quell’approccio di chiusura col fatto che ex post risulta difficile controllare che non siano state alienate le partecipazioni prima del decorso dei due anni di possesso, che rappresenta una delle condizioni previste dalla norma. Tuttavia il regime dell’adempimento collaborativo prevede l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzate attraverso un’interlocuzione costante e preventiva (risposta 537/21). A fronte di questo l’articolo 5 del Dlgs 128/15 fra i doveri in capo all’Agenzia prevede la realizzazione di semplificazioni tributaria per questi soggetti, a fronte delle informazioni che gli stessi si impegnano a fornire. Ciò quindi consente di disapplicare la ritenuta prevista dall’articolo 27 o quella convenzionale superando l’orientamento più restrittivo della risoluzione del 2005.
Alle stesse conclusioni perviene anche la risposta n. 49, riguardante la società italiana Alfa integralmente detenuta dalla società svizzera Delta, che corrisponde interessi alla società svizzera Beta. L’istante vorrebbe disapplicare la ritenuta sugli interessi in applicazione dell’accordo Ue Svizzera del 26 ottobre 2004 (articolo 9). Ciò che osta è la condizione della lettera a) che richiede una detenzione diretta minima del 25% per almeno due anni o da parte di una terza società che detiene almeno il 25% delle altre due sempre per almeno due anni. Vi è stata una riorganizzazione nel 2024 per cui Delta detiene integralmente sia Alfa che Beta, ma chiaramente non è integrato l’holding period di due anni. Secondo l’istante ciò sarebbe superabile sempre in base alle motivazioni della risposta 537/21 per i soggetti in adempimento collaborativo. Resta ferma la necessità di provvedere al pagamento delle ritenute qualora, successivamente al pagamento degli interessi, si riscontrasse il venir meno della condizione secondo cui Delta detiene direttamente almeno il 25% del capitale tanto della prima come della seconda società per un minimo di due anni. Pertanto Alfa potrà effettuare i pagamenti di interessi senza applicazione delle ritenute di cui all’articolo 26-quater del Dpr 600 del 1973 (o delle ritenute convenzionali).
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