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09 Dicembre 2024

Sgravio sulle assunzioni, calcoli in bilico nei gruppi e per i riassetti aziendali

di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo


Il Ddl di Bilancio 2025 (all’articolo 70 del testo ora alla Camera) prevede che il bonus assunzioni venga prorogato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e per i due seguenti (2025, 2026 e 2027 per i soggetti solari). In attesa di capire se la proroga sarà posta nel nulla per fare spazio alla mini-Ires (si veda Il Sole 24 Ore di sabato scorso), è utile ragionare sulla convenienza di questa deduzione fiscale maggiorata per gli incrementi occupazionali, introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 216/2023. E su quanto avvenuto nel 2024 che, a prescindere dalle scelte del legislatore, avrà effetto nelle dichiarazioni 2025.

L’agevolazione presenta, per esempio, infatti alcune difficoltà di calcolo in caso di operazioni straordinarie e di gruppi di imprese. Il bonus consiste, in particolare, in una maggiorazione del 120% della deduzione relativa all’incremento di costo del lavoro sostenuto per le assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato, per cui si registri un incremento occupazionale medio. La percentuale sale al 130% nel caso di assunzioni stabili di lavoratori considerati svantaggiati. La maxi-deduzione deve essere calcolata su base mobile, consentendo pertanto di determinare l’incremento occupazionale in ciascuno dei periodi d’imposta agevolati rispetto al corrispondente periodo d’imposta precedente. Restano valide le disposizioni attuative del Dm 25 giugno 2024 per il periodo d’imposta 2024.

Le operazioni straordinarie

L’articolo 4, comma 3, lettera a), del Dm stabilisce che i dipendenti i cui contratti sono stati ceduti sia a seguito di trasferimenti di aziende o di rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, affitti eccetera) o di cessioni del contratto di lavoro dipendente (articolo 1406 del Codice civile) non rilevano ai seguenti fini:

  • per la verifica dell’incremento occupazionale;
  • per la verifica dell’incremento occupazionale complessivo;
  • per la verifica del decremento occupazionale complessivo rilevanti ai fini del conteggio.

Gli stessi dipendenti non sono riconosciuti come neoassunti da parte dell’avente causa.

La ratio di tale previsione è che non può essere trattata come nuova assunzione l’ipotesi di un dipendente trasferito per il quale non c’è stata cessazione del precedente rapporto di lavoro. Ad esempio, qualora la società Alfa scinda a favore della beneficiaria Beta un ramo d’azienda composto da cinque dipendenti, questi ultimi in capo alla beneficiaria non rileveranno come neoassunti. A tale regola, la lettera b) dell’articolo 4, comma 3, del Dm, aggiunge un’esplicita deroga secondo cui i dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2024 dal dante causa sono sempre da conteggiare sia per la determinazione del beneficio del dante causa, sia per quello spettante all’avente causa. Tali lavoratori rilevano per il dante causa e per l’avente causa in proporzione alla durata del rapporto di lavoro avuto con gli stessi. Supponendo, dunque, che il 1° settembre 2024 Alfa Srl abbia ceduto a Beta Spa (entrambe con esercizio solare) un dipendente assunto il 1° aprile 2024, ai fini della determinazione del numero dei nuovi assunti, tale addetto verrà conteggiato da Alfa per 5/12 e da Beta per 4/12.

Riduzioni infragruppo

Per evitare che gli incrementi occupazionali di una società possano essere compensati dai decrementi occupazionali di altre società del gruppo, la verifica dell’incremento occupazionale deve essere fatta al netto dei decrementi occupazionali delle società controllate o collegate (ex articolo 2359 del Codice civile).

Si tratta di una regola tesa a considerare, ai fini dell’incentivo, il gruppo di imprese come un unico soggetto economico e, in quanto tale, disapplicare il bonus qualora non sia raggiunto un effettivo incremento occupazionale di gruppo.

In questo senso, quindi, l’articolo 4, comma 7, del Dm dispone che le società appartenenti a un gruppo devono verificare le condizioni dell’incremento occupazionale e dell’incremento occupazionale complessivo con riferimento al gruppo nel suo complesso. In sostanza, ogni società deve verificare l’incremento occupazionale del gruppo (sommatoria dell’incremento di ciascuna società) e l’incremento occupazionale complessivo del gruppo (sommatoria tra l’incremento occupazionale complessivo e il decremento occupazionale complessivo di ciascuna società).

Modalità di calcolo nei gruppi

In aggiunta, per il calcolo della maxi-deduzione per incrementi occupazionali realizzati da imprese appartenenti a gruppi, l’articolo 5, comma 8 del Dm prevede che ogni società riduca il costo ai fini della maggiorazione di una percentuale data dal rapporto tra il decremento occupazionale complessivo verificatosi nelle altre società del gruppo e l’incremento occupazionale complessivo verificatosi nelle società a cui spetta la maggiorazione del costo. In sostanza, ogni società del gruppo deve controllare i presupposti soggettivi e oggettivi dell’agevolazione e, in presenza di un incremento occupazionale complessivo, procedere al calcolo dell’incentivo.

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