06 Dicembre 2024
Certificazione Tcf light per chi è già entrato in cooperative compliance
di Alessandro Germani
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre il decreto ministeriale del 21 novembre scorso che disciplina l’attestazione del tax control framework (Tcf) per i soggetti che già si trovano nel regime della cooperative compliance (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 novembre). In questo modo viene aggiunto un altro importante tassello al rafforzamento dell’istituto che è iniziato con il Dlgs 221 del 30 dicembre 2023.
Il potenziamento dell’adempimento collaborativo passa attraverso la riduzione della dimensione dei soggetti interessati. Questo comporta, a fronte del potenziale incremento dei soggetti che vi potranno aderire, una rivisitazione dei meccanismi di ingresso. Fino a oggi, infatti, è stata l’Agenzia a valutare la bontà e la rispondenza ai requisiti di legge del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Ora la logica si rovescia mediante la certificazione del Tcf ad opera dei professionisti abilitati, il che sgrava l’agenzia delle Entrate da questi compiti. Ovviamente, però, tutti quei soggetti che a mano a mano hanno fatto il loro ingresso negli anni precedenti si domandavano se fosse confermata la validità dei loro Tcf, perché in caso contrario l’appesantimento amministrativo per questi soggetti sarebbe stato notevole.
A ciò fornisce risposta il recente Dm del 21 novembre che si occupa dei soggetti già nel regime o che hanno presentato la domanda prima dell’entrata in vigore del Dlgs 221/2023 che modifica i meccanismi. Per tali soggetti è previsto che attestino l’efficacia operativa del proprio Tcf. Vediamo come. Entro il 2026, come primo step, e poi con una cadenza almeno triennale, che è quella prevista anche per i nuovi ingressi, essi acquisiscono una certificazione attestante l’avvenuto svolgimento di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. Tale certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell’articolo 4 del Dlgs 128/2015, in base alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1-quater. Ovviamente ciò richiama le linee guida per il Tcf in relazione alle quali è stato istituito un tavolo tecnico fra Oic e agenzia delle Entrate per analizzare le interrelazioni fra fisco e principi contabili che sono considerate alla base dei meccanismi del tax control framework. E per le quali si attende l’uscita in quanto dovranno definire la road map necessaria per l’approntamento dei sistemi di rilevazione e per la loro certificazione da parte dei professionisti abilitati.
Il Dm prevede che in caso di certificazione accertata dall’agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato sia oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell’Ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza. Viene infine ribadito che la verifica dell’efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all’articolo 5, comma 2, del Dlgs 128/2015. Si tratta in particolare dei doveri del contribuente previsti dal codice di condotta approvato con il Dm del 29 aprile 2024.
© RIPRODUZIONE RISERVATA