Precedente Successiva

14 Luglio 2023

Semplificazioni contabili, il nodo dei limiti delle imprese minori

Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Semplificazioni contabili per le imprese di minori dimensioni per avvicinare i valori fiscali a quelli civilistici, limitando così l’effetto del doppio binario. 

L’articolo 9, comma 1, lettera c-bis), della delega fiscale nel testo licenziato il 12 luglio dalla Camera prevede la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina del Codice civile in materia di bilancio con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni. 

Il primo punto che deve essere chiarito riguarda l’identificazione di tali imprese e, pertanto, dei relativi parametri di riferimento. 

Le semplificazioni dovrebbero superare le soglie del bilancio abbreviato ed estendersi oltre le stesse: non si può affermare che le società che si collocano oltre tali soglie siano «grandi imprese», anche perché nel nostro Paese si tratta generalmente di realtà a carattere familiare. 

Un limite ipotizzabile potrebbe essere quello previsto per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato: 20 milioni di euro di attivi, 40 di ricavi e 250 dipendenti che devono essere superati per due esercizi consecutivi con riferimento a due limiti (si tratta dei limiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 139/15 con riferimento alle «medie imprese», categoria formalmente non recepita dal nostro legislatore).

Gli esempi di possibili semplificazioni sono numerosi, dal calcolo delle perdite durevoli di valore (impairment test) secondo il metodo semplificato alla disapplicazione per crediti e debiti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione. Tra l’altro l’Organismo italiano di contabilità (Oic), con il comunicato del 24 marzo scorso, ha informato del progetto per standard contabili adattati alle imprese di minori dimensioni: vi è da sperare che ci sia la volontà e la capacità di comprendere le necessità di tali imprese che sono centrali nell’economia del nostro Paese. 

La stessa lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 9 prevede, poi, la revisione del decreto legislativo n. 38 del 2005 che riguarda i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs.

Il testo introdotto dalla Camera prevede, per le imprese che adottano gli Ias/Ifrs per il bilancio consolidato, la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei citati principi contabili, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi. 

Si tratta di una formulazione piuttosto criptica: la cosa certa è la necessità della revisione del decreto legislativo 38/2005 la cui formulazione risulta “datata” e la cui lettura a dir poco difficile. In particolare, i continui rimandi da un articolo all’altro, operati negli articoli da 1 a 4, rendono l’interpretazione complicata e incerta. 

Alcune disposizioni, poi, sono oggi superate, mentre altre, per esempio la distribuzione di utili e riserve e la disciplina delle variazioni di patrimonio netto (articoli 6 e 7), sono incomplete: anche le disposizioni transitorie (articolo 13) dovrebbero essere rivedute. Che dire poi dell’articolo 8 titolato «Patrimoni destinati» che vorrebbe disciplinare una fattispecie per la quale non esistono specifici principi contabili. 

La logica per cui chi applica i principi internazionali al bilancio consolidato abbia la facoltà di applicarli anche al bilancio di esercizio dovrebbe andare nella direzione per cui applicarli anche al bilancio di esercizio significa conteggiare le imposte secondo gli Ias/Ifrs. Viceversa se il bilancio di esercizio è Oic e il consolidato Ias, come spesso accade, si rende necessario un raccordo complicato perché si parte dal conteggio delle imposte secondo i principi nazionali e poi vi sono una serie di sistemazioni di imposte anticipate e differite da operare nel consolidato Ias. Ma già oggi tali facoltà sono utilizzabili. Questa disposizione si intreccia anche con le recenti modifiche del Ddl capitali che hanno previsto la facoltà per i soggetti quotati su Mtf di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali. Facoltà che attualmente per i soggetti quotati su un Mtf (Euronext Growth Milan) già sussiste. Per cui a maggior ragione l’occasione sarebbe propizia per rivedere organicamente il vecchio decreto del 2005. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA