13 Luglio 2023
Niente detassazione dei Pir legati al carried interest
Alessandro Germani
Semaforo rosso da parte delle Entrate alla possibilità di includere in un Pir alternativo, beneficiando della completa detassazione, sia i contratti di associazione in partecipazione di capitale sia gli strumenti finanziari dotati di carried interest. Ciò a fronte di specifici quesiti posti dall’Agenzia al Mef sugli argomenti. Sono queste le risposte n. 382 e 383 di ieri.
Nella risposta n. 382 l’istante vorrebbe includere nel Pir alternativo tre contratti di associazione in partecipazione di solo capitale, da ricomprendere fra gli investimenti qualificati nell’ambito della quota obbligatoria. Per l’agenzia delle Entrate ai fini dell’individuazione degli strumenti ammissibili si deve far riferimento alla definizione di strumento finanziario ex articolo 1 del Tuf, che ricomprende la categoria dei valori mobiliari, che si caratterizzano per il requisito della negoziabilità.
Occorre quindi domandarsi se i contratti di associazione in partecipazione possano rientrare fra gli strumenti finanziari che la normativa Pir intende agevolare. Dal punto di vista fiscale non c’è dubbio che i contratti di associazione in partecipazione siano equiparati agli strumenti finanziari partecipativi, essendo produttivi di redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lettera f, del Tuir). Mentre gli strumenti finanziari partecipativi sono similari alle azioni (articolo 44, comma 2, lettera a, del Tuir). Più in generale il contratto di associazione in partecipazione non è offerto ad un pubblico indistinto ma è frutto di un accordo non standardizzato. Anche il Mef ha confermato la tesi delle Entrate di non considerare tale contratto fra gli investimenti rilevanti ai fini Pir.
La risposta n. 383 riguarda un Pir alternativo costituito da una società lussemburghese Alfa che gestisce un Fia che investe in iniziative di private equity. Il Fia ha emesso azioni ordinarie di classe A che presentano un ritorno preferenziale, azioni di classe B destinate al socio illimitatamente responsabile del Fia, azioni C riservate ad Alfa dotate di carried interest. Alfa ha tra i soci limitatamente responsabili i key managers del gestore e delle altre società del gruppo. Per costoro le azioni provviste di diritti patrimoniali rafforzati (carried interest) dovrebbero comportare, in base alle condizioni dell’articolo 60 del Dl 50/17, il conseguimento di redditi finanziari (tassati al 26%) anziché di lavoro dipendente (tassati al 43%).
L’Agenzia ricorda che la disciplina dei Pir serve a canalizzare il risparmio delle famiglie verso l’economia reale, mentre quella del carried interest mira ad allineare gli interessi di managers ed investitori. Si tratta di capire quindi se fra gli investimenti rilevanti dei Pir possano includersi le azioni provviste di carried interest. Ma per le Entrate le citate due finalità sono confliggenti. Questa visione è stata confermata anche dal ministero dell’Economia a cui l’Agenzia ha chiesto uno specifico parere. Ciò significa che le azioni dotate di carried interest non possono beneficiare della speciale detassazione prevista per i Pir. In altre parole se le condizioni del carried interest sono integrate i redditi saranno finanziari (e non di lavoro), ma la loro completa detassazione che i Pir garantirebbero non è accordata.
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