25 Giugno 2024
Sanatoria del magazzino con coefficienti su misura
di Alessandro Germani
È stato approvato ieri il decreto del ministero dell’Economia e delle finanze concernente l’«Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213». Ricordiamo che la legge di Bilancio per il 2024 ha previsto per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio una norma per l’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del Tuir. Tale adeguamento può avvenire, a seconda dei casi:
- mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
- mediante l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
La prima casistica è quella per cui si è in presenza di un magazzino contabile superiore a quello effettivo, che può derivare da vendite in nero. La seconda casistica, invece, comporta l’iscrizione di esistenze omesse secondo la logica per cui presumibilmente si è acquistato in nero.
La prima casistica è quella più costosa – come sistemazione – perché occorrerà corrispondere l’Iva non versata e una sostitutiva del 18 per cento delle imposte dirette (Irpef/Ires) e dell’Irap. A questo riguardo la norma prevede, per determinare l’imponibile su cui calcolare l’Iva da pagare, un ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. Lo stesso meccanismo costituisce la base di calcolo anche per la sostitutiva del 18 per cento.
Il decreto approvato ieri stabilisce dunque la misura dei coefficienti di maggiorazione, contenuti negli allegati da 1 a 3, sulla base di una nota tecnica e metodologica stabilita nel successivo allegato 4. Vediamo dunque il contenuto dei tre allegati, guardando sempre al periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, ovvero al 2022. L’allegato 1 riguarda quei contribuenti per i quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro, anche qualora si sia verificata, per il medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa stessi. L’allegato 2 contiene invece i coefficienti per quei contribuenti che hanno dichiarato ricavi di importo superiore a 5.164.569 euro. L’allegato 3 riguarda poi quei contribuenti per cui non sono stati approvati gli ISA e che hanno dichiarato ricavi di importo non superiore a 5.164.569 euro.
Scorrendo gli allegati 1 e 2 si ritrovano i coefficienti di maggiorazione sulla base del codice Ateco 2007 dell’impresa in questione. Nel caso dell’allegato 3, ovvero per i soggetti senza Isa e con ricavi non superiori a 5.164.569 euro, il coefficiente di maggiorazione è univoco e pari a 1,45.
L’allegato 4 consiste nella nota metodologica che definisce i criteri di maggiorazione. Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra Ricavi dichiarati e Costo del venduto e per la produzione di servizi. Per ogni classe di attività economica (prime 4 cifre della classificazione Ateco 2007) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione.
Per le imprese fuori dagli Isa per via di ricavi superiori a 5.164.569 euro sono stati utilizzati i corrispondenti dati desunti dai bilanci civilistici 2022. Per i soggetti fuori dagli Isa e con ricavi inferiori alla soglia data la loro ridotta numerosità è stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione riportato nell’Allegato 3.
© RIPRODUZIONE RISERVATA