22 Giugno 2024
La cooperative compliance salva anche il pregresso
di Alessandro Germani
Lo schema di decreto legislativo approvato il 20 giugno dal Consiglio dei ministri dà un forte impulso al regime dell’adempimento collaborativo (cosiddetta cooperative compliance) dimostrando che l’esecutivo crede fortemente a questa misura, in grado di rivoluzionare il rapporto fra fisco e grandi imprese da un tradizionale approccio ex post, come tale conflittuale e che tende a sfociare nel contenzioso, a uno di dialogo ex ante per una compliance preventiva. In questo senso vanno sia l’eliminazione delle sanzioni sul pregresso, ovvero i periodi d’imposta antecedenti all’ingresso nel regime, sia l’aspetto penale che copre anche gli elementi passivi (oltre agli attivi) ed elimina la notizia di reato. Ma andiamo con ordine.
Da molte parti è sempre stata avanzata la considerazione che a fronte dell’impegno – economico e di risorse fisiche – che l’istituto richiede, vi debba essere una totale disapplicazione delle sanzioni a fronte della totale disclosure del contribuente. In questo senso ora la disapplicazione viene ampliata anche ai periodi pregressi all’entrata nel regime. Infatti il comma 3-ter dell’articolo 6 del Dlgs 12/2015 prevede una comunicazione dei rischi fiscali e delle condotte posti in essere prima dell’ingresso nel regime, a cui si applica la riduzione delle sanzioni alla metà. Adesso si interviene sulla seconda parte del comma citato prevedendosi che le comunicazioni sul pregresso, da effettuarsi entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime, comportino la totale esimente sanzionatoria. Ciò vale anche per i soggetti già in regime, con un termine di 120 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’altro rilevante aspetto di incentivazione riguarda il penale. Infatti, fuori dai casi di condotte simulatorie o fraudolente o che comportano l’indicazione nelle dichiarazioni annuali di elementi passivi inesistenti, a fronte di rischi fiscali comunicati con l’interpello o con le comunicazioni di rischio, non si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del Dlgs 74/2000 e le stesse non costituiscono notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del Codice di procedura penale. Quindi l’apertura appare duplice. Da un lato si va incontro alle richieste degli operatori che stigmatizzavano il fatto che si distinguessero – ai fini del penale – i componenti attivi dai passivi, nella considerazione che la condotta sul passivo, che richiama i costi, fosse maggiormente deplorevole e quindi meritevole di essere perseguita anche penalmente. Ora si mettono sullo stesso piano l’attivo e il passivo, ma si aggiunge l’importante aspetto che ciò non costituisce notizia di reato. Sotto questo profilo si viene incontro alle imprese che si lamentano del fatto che il penale tributario crea numerosi disagi ai propri amministratori, sia reputazionali che effettivi, salvo poi ridursi in un nulla di fatto dopo l’intervento della Procura. Si tratta pertanto di una valida motivazione aggiuntiva, per i contribuenti virtuosi, per l’accesso al regime.
Questi vantaggi vengono estesi anche al regime opzionale di cui all’articolo 7-bis del Dlgs 128/2015. Infatti, si prevede che le comunicazioni preventive anche per questi soggetti (dimensionalmente sottosoglia) diano luogo alla completa disapplicazione delle sanzioni (rispetto alla precedente riduzione a un terzo). Anche in questi casi si esclude il penale tributario sia sugli elementi attivi sia su quelli passivi nonché la notizia di reato.
Cambia, inoltre, uno dei driver di ingresso nel regime. Prima, infatti, l’estensione avveniva in base all’appartenenza ad un consolidato fiscale nazionale. Da più parti però si argomentava che non fosse corretto vincolare l’entrata a quel regime fiscale. Così l’intervento ora prevede che l’estensione sia legata alla nozione civilistica di controllo ex articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2, del Codice civile.
Se è vero che i soggetti già ammessi alla cooperative compliance non debbano certificare il proprio Tcf (tax control framework), tuttavia si prevede che ne attestino l’efficacia operativa secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Mef.
Infine sono previste delle sanzioni (da 516 a 5.165 euro) in caso di certificazione infedele in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, mancata corrispondenza dei dati o falsa attestazione di aver eseguito compiti e adempimenti. Ciò retroagisce negativamente anche sul contribuente per il suo accesso o permanenza nel regime.
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