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29 Giugno 2024

Cooperative con ravvedimento ad hoc

di Alessandro Germani


Il Consiglio di Stato (sezione consultiva per gli atti normativi), nell’adunanza dell’11 giugno, interviene in relazione allo schema di regolamento dell’Economia previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del Dlgs 221/23 in tema di cooperative compliance. Si tratta delle procedure per cui il contribuente regolarizza la propria posizione rispetto alle Entrate con ravvedimento operoso caratterizzato da modalità semplificate e termini ridotti.

Per il Consiglio di Stato si tratta di un ravvedimento peculiare rispetto a quello classico ex articolo 13 del Dlgs 472/97, riguardando i soli soggetti in adempimento collaborativo e come tale semplificato e “guidato”. Esiste una certa ambiguità se si guarda al comma 2-bis dell’articolo 6 del Dlgs 128/15. Esso prevede nei casi di risposta sfavorevole a un interpello o a una comunicazione di rischio che il contribuente sia previamente invitato, in base a un decreto del ministero dell’Economia.

Inoltre il Consiglio di Stato osserva che l’analisi di impatto della regolazione predisposta non appare, nel complesso, adeguata, mancando dati economici, statistici e quantitativi della misura. Per cui si raccomanda quantomeno un efficace monitoraggio.

L’articolo 1 del regolamento riguarda due fattispecie (di ravvedimento spontaneo e di ravvedimento per adesione all’esito del preventivo interpello riservato) che avrebbero meritato, a livello regolatorio, un adeguato coordinamento. L’articolo 2 detta disposizioni inerenti all’avvio della procedura. L’articolo 3 disciplina le modalità attraverso cui si svolge il contraddittorio tra Agenzia e contribuente, con le varie tempistiche delle interlocuzioni fra le parti. L’articolo 4 disciplina gli adempimenti di chiusura della procedura stabilendo che la stessa si conclude, entro il termine indicato nell’“atto di ricalcolo”, con il versamento degli importi dovuti in base al medesimo atto e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa.

Il parere finale del Consiglio di Stato è comunque favorevole.

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