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01 Maggio 2024

Ridotto il doppio binario: più vicini i valori contabili e fiscali

di Alessandro Germani


Il decreto legislativo approvato ieri dal governo (si veda anche pagina 5) con riferimento al reddito d’impresa si prefigge l’obiettivo di avvicinare i valori contabili a quelli fiscali, mediante alcune previsioni che mettono fine a dei classici casi di doppio binario e rivedono la fattispecie dei riallineamenti che nel tempo era divenuta troppo complessa per via di molteplici possibilità e troppe norme in essere. Ma andiamo con ordine.

Seguendo i principi della legge delega che prevedevano il superamento del doppio binario, in una logica di semplificazione, si mette mano ad alcune disposizioni del Tuir. Per ciò che concerne i contributi in conto capitale, la cui tassazione può avvenire nell’esercizio in cui sono incassati o in quote costanti in cinque anni (articolo 88, comma 3, lettera b, del Tuir), questa seconda casistica viene eliminata. Invero parrebbe più per motivi di gettito. Per le rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e opere, forniture e servizi (articolo 92, comma 6, del Tuir), che fiscalmente sono sempre andati al costo, si prevede che se contabilmente siano valutati in base alla percentuale di completamento, ciò possa valere anche a fini fiscali. Si interrompe il doppio binario anche per le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93, comma 6, del Tuir), per cui se contabilmente tali rimanenze sono valutate al costo, ciò varrà anche fiscalmente. Viene meno anche il doppio binario delle operazioni in valuta (articolo 110, comma 3, del Tuir), per cui la valutazione al cambio di chiusura dei crediti o dei debiti in valuta non aveva rilevanza fiscale generando un doppio binario. Anche questo si elimina.

L’articolo 11 ha il pregio di raccogliere le seguenti ipotesi di divergenze fra contabile e fiscale in sede di cambiamento dei principi contabili, sia vecchie sia nuove:

  • passaggio agli Ias (first time adoption);
  • variazione nei principi internazionali già adottati;
  • ritorno agli Oic (last time adoption);
  • variazione dei principi contabili nazionali;
  • cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell’impresa;
  • applicazione per le microimprese che optano per il bilancio ordinario della derivazione rafforzata (articolo 83 del Tuir);
  • operazioni straordinarie fiscalmente neutrali fra soggetti che adottano principi contabili differenti e fra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti.

Queste due ultime fattispecie in passato non erano disciplinate, motivo per cui si ottiene una maggior chiarezza per tali operazioni.

La logica vuole, come in passato, che i componenti patrimoniali e reddituali relativi alle casistiche sopra elencate seguano il principio di derivazione dal bilancio. Senonché per le operazioni pregresse, per cui una differente qualificazione, classificazione e imputazione temporale potrebbe comportare fenomeni di tassazione anomala, si genera un doppio binario che è superabile solo col riallineamento. Come già in passato, il riallineamento non si applica invece nei casi di divergenze strutturali, che si sarebbero prodotte anche se fossero stati adottati sin dall’origine i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione e che derivano da norme che derogano la derivazione rafforzata.

Come in passato, il regime di riallineamento è duplice (articolo 12). Esso può operare sulla totalità delle differenze positive e negative esistenti a cui si applica l’aliquota ordinaria (Ires e Irap) oltre ad addizionali e maggiorazioni. Se il saldo è negativo, la deduzione è su dieci anni. Nel caso invece di riallineamento per singole fattispecie, si applica il 18% per l’Ires e il 3% per l’Irap, oltre ad eventuali addizionali e maggiorazioni.

L’articolo 13 tocca invece i riallineamenti provenienti da operazioni straordinarie (articolo 176, comma 2-ter, del Tuir), stabilendo sempre una sostitutiva ai fini Ires e Irap del 18% e 3%, in luogo del meccanismo a scaglioni del 12%, 14% e 16%. Appare chiaro che il riallineamento risponde ad una logica di mera semplificazione. Ma per operazioni di cessione di partecipazione seguite da fusione con emersione di differenze, che a quel punto possono essere affrancate, la convenienza appare sempre minore. Anche nelle tante operazioni di private equity diffuse nel nostro paese.

L’entrata in vigore è prevista per il 2024 salve alcune previsioni specifiche per le situazioni in corso.

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