09 Aprile 2024
Il recesso ad nutum con preavviso adeguato
di Alessandro Germani
La sentenza della Cassazione 2629/24 apre al recesso ad nutum statutario delle Spa a tempo determinato che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, rendendo più appetibile l’investimento di rischio nelle Spa. Il Caso Assonime n. 3 di ieri analizza le due forme di recesso consensuale e ad nutum. Sono due forme che perseguono un bilanciamento fra la libertà negoziale del socio di disinvestire la partecipazione e le esigenze di tutela dei soci e dei terzi.
Il recesso consensuale permette al socio di uscire dalla società in virtù del consenso di tutti gli altri soci. È una formula differente dal recesso, che è un diritto potestativo del socio in presenza di determinate cause, fondandosi sul principio del mutuo consenso. È una forma ammissibile in cui la criticità consiste nella tutela dei soci e dei terzi. La tutela dei primi viene rispettata laddove la liquidazione del singolo è concessa con il consenso di tutti gli altri soci. La tutela dei terzi è salvaguardata dal meccanismo dell’acquisto di azioni proprie o della riduzione volontaria reale del capitale sociale. Nel primo caso si seguirà la procedura dell’articolo 2357 del Codice civile. In assenza di riserve disponibili bisognerà procedere con una riduzione reale del capitale sociale, che richiede il consenso unanime dei soci e ai terzi creditori concede il diritto di opposizione, che può bloccare l’operazione, salvo che il tribunale disponga la prestazione di una garanzia o ritenga infondato il pericolo.
Il recesso ad nutum trova la sua genesi nell’articolo 2437, comma 4 per le Spa che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il cui statuto può introdurre ulteriori cause di recesso rispetto a quelle previste per legge. Un orientamento dottrinale nega il recesso ad nutum nelle società chiuse a tempo determinato perché creerebbe una perenne instabilità. Altra dottrina e la prassi notarile, invece, lo reputano legittimo purché con un preavviso di 180 giorni. Per la Cassazione vi è un ampio diritto a “dissentire” introdotto dalla riforma del 2003. Su di un piano inferiore è posto il rischio di de-patrimonializzazione, a fronte del quale secondo i giudici di legittimità si potrebbe ovviare con la previsione di un termine di preavviso fino a un anno o la preclusione al valido esercizio del recesso prima del decorso di un certo termine.
© RIPRODUZIONE RISERVATA