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03 Maggio 2024

Pex, prelievo del 5% per i non residenti

di Alessandro Germani


La disciplina della Pex (participation exemption) sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società o enti residenti in altri Stati membri UE o in Stati SEE dotati di adeguato scambio di informazioni è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 59) per evitare le disparità di trattamento rispetto ai soggetti residenti (Cassazione 21261, 23323 e 27267 del 2023). Di essa si occupa la circolare Assonime n. 10 di ieri.

La norma è introdotta fra i redditi diversi all’articolo 68, comma 2-bis, del Tuir. Incrociando la norma, che esclude l’agevolazione per i soggetti extra UE e le convenzioni in essere, essa si applica di fatto alle plusvalenze realizzate da società ed enti francesi.

I requisiti soggettivi, ovvero il riferimento a soggetti esteri ex articolo 73, lettera d), del Tuir senza stabile organizzazione in Italia, residenti UE o SEE con scambio di informazioni, riecheggiano la norma dei dividendi intracomunitari assoggettati all’1,2%. Il soggetto non residente che sia privo di stabile organizzazione in Italia o che disponga di una partecipazione non afferente alla SO consegue un reddito diverso. La condizione per cui deve essere assoggettato nello Stato di residenza ad «un’imposta sul reddito della società» richiamando una corporate tax escluderebbe le società di persone estere. Se il soggetto non residente fosse poi francese ma a seguito di trasferimento della residenza da un paese extra UE in continuità giuridica, ciò dovrebbe integrare immediatamente l’holding period delle partecipazioni. Pur trattandosi di redditi diversi tassati per cassa, i requisiti dovrebbero essere riscontrati al momento della stipula dell’atto di cessione.

Quanto all’ambito oggettivo, si deve far riferimento ai requisiti Pex sempre al momento della cessione. Questa potrebbe essere sotto soglia, ma divenire poi qualificata per via delle cessioni intervenute nei successivi 12 mesi. Circa la classificazione fra le immobilizzazioni finanziarie dovrebbe far fede il bilancio redatto secondo le regole locali (estere). Circa il fatto che la partecipata risieda in un paese non a fiscalità privilegiata, occorrerà verificare se la società italiana prima della cessione o nel periodo di osservazione di cinque anni sia stata residente in paesi black list. Quanto al requisito della commercialità, occorrerà verificare la presenza di immobili patrimonio o, in caso di holding, la natura delle partecipate.

Viene subìto un prelievo dell’1,3% (26% x 5%) in luogo dell’1,2% (24% x 5%) subìto da un residente. Ma ciò dipende dal fatto che si è in presenza di un reddito diverso. Infatti, in caso di cessione fra consociate non residenti di una partecipazione italiana non dovrebbe applicarsi il transfer pricing, perché si è fuori dal reddito d’impresa. Circa l’applicazione della norma a partecipazioni in società non residenti, essa è esclusa per le immobiliari con immobili patrimonio in Italia, in assenza della commercialità che esclude il beneficio della Pex La decorrenza dal 1° gennaio 2024 lascia scoperto il pregresso.

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