14 Settembre 2024
Resi su vendite gestiti con due sottoconti
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
L’introduzione a partire dal 1° gennaio 2024 del nuovo principio Oic 34 relativo ai ricavi impone alcune considerazioni, nella logica di fine anno, per i bilanci al 31 dicembre 2024 (per i soggetti solari) per cui le imprese a breve inizieranno a fare le prime valutazioni. Una tematica che ha sempre destato attenzione è quella relativa ai resi sulle vendite, per le implicazioni contabili e fiscali che essa comporta. Vediamone l’impatto alla luce del nuovo principio contabile.
Ricordiamo che in base all’articolo 2425-bis del Codice civile i ricavi di vendita sono iscritti al netto dei resi (nonché degli sconti, abbuoni e premi) e che il principio Oic 12 (paragrafo 50) stabilisce che le rettifiche dei ricavi, sia di competenza dell’esercizio sia di esercizi precedenti, sono portate a riduzione dei ricavi della voce A1 del conto economico.
I resi previsti danno poi luogo all’iscrizione di un fondo per rischi e oneri che in passato era disciplinato dal principio Oic 31 e aveva la sua contropartita a conto economico in un accantonamento. Adesso, vigente l’Oic 34, la contropartita si manifesta come riduzione di ricavo, mentre a livello di stato patrimoniale si tratterà sempre di un fondo per rischi e oneri.
Il nuovo principio tratta le vendite con diritto di reso ai paragrafi da 26 a 30. In generale il diritto di reso viene concesso al cliente per motivazioni commerciali, ed è piuttosto frequente sia nell’ambito delle vendite B2C (ad esempio, commercio elettronico) sia in quello B2B (ad esempio, vendite di prodotti elettronici alle catene della grande distribuzione). Si tratta in questi casi delle vendite di beni fungibili per cui il rischio di reso viene stimato con una valutazione per massa (paragrafo 28). L’Oic 34 richiama in questi casi il paragrafo 15 lettera a) che per stimare la riduzione di ricavo (e il corrispondente fondo) fa leva sull’esperienza storica e le elaborazioni statistiche.
Quindi ogni impresa dovrà adottare la metodologia più consona per il raggiungimento del risultato. Ma non c’è dubbio che un elemento utile sarà anche l’evidenza di ciò che si concretizza nei primi mesi dell’anno. In situazione ordinarie in cui, infatti, l’impresa chiuda il bilancio nei quattro mesi, i primi tre mesi che portano alla redazione del progetto di bilancio consentono di toccare con mano i resi relativi all’anno precedente che in questo lasso temporale si sono già materializzati. A cui poi si possono agganciare delle previsioni relative ai mesi in avanti, sulla base dell’esperienza storica. In questo modo si individua l’importo che va a riduzione dei ricavi e la cui contropartita sarà il fondo per rischi e oneri. E fin qui non è dissimile da quanto l’impresa avrebbe dovuto già fare in passato sulla base delle previsioni dell’Oic 31. Solo che imponendo delle valutazioni di fine anno spesso questa pratica non veniva seguita. Anche perché porta dei risvolti fiscali che vanno poi gestiti.
Supponiamo infatti che l’impresa individui la riduzione dei ricavi (e il corrispondente fondo) in misura pari a 100, importo che va a decurtazione dei ricavi di vendita dell’esercizio. Dal punto di vista fiscale non vi sono le condizioni per considerare deducibile tale importo, in quanto il reso è destinato a materializzarsi soltanto dopo la chiusura dell’esercizio. Pertanto mancano le condizioni di certezza e obiettiva determinabilità ex articolo 109 del Tuir. Del resto, per i soggetti Ias che adottano l’Ifrs 15 in tema di ricavi, il Dm 10 gennaio 2018 (articoli 2 e 3) prevede esplicitamente che le componenti di reso in questione non abbiano rilevanza fiscale in bilancio. E questa dovrebbe essere, verosimilmente, anche la conclusione del decreto che si dovrà occupare dei risvolti fiscali dell’Oic 34 per i soggetti Oic adopter.
Pertanto vi sarà una temporanea indeducibilità pari a 100 che comporterà:
- l’iscrizione di imposte anticipate attive ai fini Ires e Irap ricorrendone i presupposti (Oic 25);
- una variazione fiscale in aumento nel conteggio delle imposte di fine anno in relazione ai resi.
L’anno successivo, materializzatosi il reso, vi sarà il reversal a conto economico delle imposte anticipate e la conseguente variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Da un punto di vista pratico si potrebbe in contabilità gestire il tutto con due sottoconti, uno destinato a raccogliere i resi materializzatisi in corso d’anno deducibili, l’altro destinato a individuare i resi previsti, il che rende poi più agevoli anche gli interventi fiscali di sterilizzazione.
È evidente il doppio binario, ma questo si rende necessario per seguire i corretti comportamenti contabili che l’Oic 34 prescrive.
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