21 Settembre 2024
Regolarizzazione del magazzino, entro il 30 settembre la prima rata
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il prossimo 30 settembre è in scadenza la prima rata, di recente prorogata dall’articolo 7 del Dl 113/2024 del 9 agosto (si veda il Sole 24 Ore del 13 agosto), relativa alla regolarizzazione del magazzino per i soggetti Oic. E ciò comporta, oltre ai profili fiscali, anche profili contabili che la norma ha disciplinato.
La disposizione è stata introdotta con la legge di Bilancio 2024 (commi da 78 a 84) per la regolarizzazione di magazzino mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali (quantità o valori) o l’iscrizione dei valori in precedenza omessi. La prima casistica è più onerosa, in quanto bisognerà corrispondere l’Iva oltre a una sostitutiva del 18% mentre con la seconda ci si limita alla sola sostitutiva.
La norma originaria prevedeva anche un meccanismo di due rate coincidenti con gli ordinari acconti per il 2024. Senonché i coefficienti di maggiorazione necessari per la regolarizzazione ai fini Iva sono stati emanati con decreto del Mef del 24 giugno 2024 e ciò ha sensibilmente ristretto il lasso temporale a disposizione dei contribuenti potenzialmente interessati per le loro valutazioni di convenienza.
Di qui la proroga operata a tempo scaduto, ovvero successivamente alla scadenza del primo acconto del 31 luglio (già prorogata rispetto all’ordinario 30 giugno), operata dal decreto legge in questione, che nella sostanza ha rifissato la prima scadenza per il prossimo 30 settembre.
Così il primo comma del citato articolo 7 stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, fissato dall’articolo 1, comma 82 della legge di Bilancio 2024, viene differito al 30 settembre per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre. Peraltro, se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo è differito anch’esso al 30 settembre (caso dei soggetti con esercizio 1° ottobre 2022-30 settembre 2023 per i quali la seconda rata scadrebbe entro il 31 agosto 2024).
Per comprendere meglio la ratio del Governo torna utile la relazione illustrativa al decreto, che chiarisce come il differimento del versamento rileva per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno civile (differimento di tre mesi) e per quelli con periodo d’imposta non coincidente con l’anno civile per i quali la scadenza del termine di versamento per il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 è antecedente alla data del 30 settembre 2024. Quindi la proroga in questione vale sia per i soggetti solari sia per quelli a cavallo il cui saldo è dovuto prima del 30 settembre.
Accanto alla tematica fiscale c’è quella contabile di sistemazione delle scritture per recepire la regolarizzazione del magazzino. Vi saranno infatti coloro che hanno valutato la norma per tempo e recepito nel bilancio 2023 le necessarie iscrizioni. Tuttavia, dato il ritardo con cui i vari elementi sono stati messi a disposizione, vi saranno anche coloro che intendono aderire alla procedura ma non hanno effettuato le necessarie iscrizioni nel bilancio 2023 che è, nella normalità dei casi, già approvato.
Per questi soggetti corre in soccorso la norma del comma 2 dell’articolo 7, che consente loro di non doversi preoccupare di complesse riaperture di un bilancio oramai approvato, inserendo invece la contabilizzazione della regolarizzazione del magazzino direttamente nei bilanci relativi al 2024. Per tali soggetti la sistemazione potrà effettuarsi entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo. Anche in questo caso una conferma di questa lettura della norma è contenuta nella relazione illustrativa al decreto.
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