Precedente Successiva

12 Settembre 2024

Ravvedimento entro nove mesi dai termini dell’accertamento

di Alessandro Germani


Il decreto del Mef n. 126 del 31 luglio 2024 andato in Gazzetta il 10 settembre scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 settembre 2024) disciplina il ravvedimento guidato per i soggetti in cooperative compliance a testimonianza dell’importanza che l’esecutivo dà a questo istituto tarato per i soggetti di maggiori dimensioni. Si tratta infatti di un approccio ex ante volto a ridurre la conflittualità prevedendo delle forme di accompagnamento per il contribuente da parte del fisco, come questa specifica misura testimonia. Tutto ciò è esplicitamente previsto dalla norma primaria (articolo 6, comma 2, del Dlgs 128/15 modificato a fine 2023) che prevedeva appunto una forma di contraddittorio preventivo nonché modalità semplificate e termini ridotti.

Vediamo dunque i meccanismi del Dm che attua tali previsioni.

Come anticipato si tratta di un istituto pensato ad uso esclusivo dei soggetti in cooperative compliance, come aspetto potenzialmente attrattivo per l’ingresso nel regime stesso di nuovi soggetti. Esso si applica nei seguenti casi (articolo 1):

  • omissioni o irregolarità commesse nell’applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate;
  • necessità di regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell’agenzia delle Entrate.

Pertanto, fuori dai casi per cui vi sia stata un’interlocuzione preventiva con le Entrate mediante interpello o comunicazione di rischio, il che consente la totale disapplicazione delle sanzioni, nei precedenti casi spontaneamente il contribuente si allinea alla condotta delle Entrate dove si accorge di aver compiuto irregolarità o che la sua interpretazione è stata difforme rispetto alle indicazioni del fisco.

Da qui parte la procedura di ravvedimento guidata che deve attivarsi entro nove mesi dalla scadenza dei termini di accertamento, che sono ridotti di due annualità per i soggetti in cooperative compliance (tre annualità in caso di apposizione del visto pesante), con un’istanza che ricomprende tutte le informazioni, oltre alle maggiori imposte, sanzioni e interessi. L’ufficio nei 90 giorni successivi invia uno schema di ricalcolo, comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, dando un termine al contribuente di 60 giorni. La procedura si può chiudere subito se il contribuente vi aderisce e paga. Altrimenti può fare le proprie osservazioni, a fronte delle quali l’ufficio emana l’atto definitivo, con un termine di almeno 15 giorni per il versamento delle somme. L’articolo 3, comma 3, stabilisce che le sanzioni sono individuate con le riduzioni del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/97). Qualora ci si trovi in un ambito di un rischio fiscale non significativo ricompreso nella mappa dei rischi (articolo 6, comma 3-bis, del Dlgs 128/15), la sanzione base è costituita dalla sanzione minima ridotta della metà.

Da un punto di vista meramente operativo con il pagamento delle somme richieste si chiude la procedura, salvo l’onere amministrativo di dover presentare una dichiarazione integrativa laddove si renda necessaria.

In una logica di correttezza dei rapporti l’articolo 5 del Dm prevede da un lato che il pagamento delle somme non precluda altri controlli sugli anni in questione, dall’altro che non vi possa essere una reiterazione dei controlli da parte dell’Agenzia a meno che non ci siano dei cambiamenti nelle circostanze di fatto o di diritto o che quanto riportato dal contribuente sia non veritiero o incompleto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA