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25 Settembre 2024

I resi iscritti in bilancio ricaricano le rimanenze

di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali


Il principio contabile Oic 34 sui Ricavi prevede la contabilizzazione dei resi, riferiti a vendite avvenute nell’esercizio X, che si manifesteranno nel successivo esercizio X+1 in un fondo con contropartita in dare del conto economico non nei costi, ma in diminuzione dei ricavi.

Questa regola non cambia il trattamento fiscale perché il fondo resta indeducibile fino all’avverarsi dell’evento (il reso), come illustrato sul Sole 24 Ore il 14 settembre.

Tuttavia questa non è la sola novità relativa ai resi la cui contabilizzazione comporta l’iscrizione, in una voce separata tra le rimanenze, se rilevante, del bene venduto al valore contabile originario a cui era iscritto a magazzino (o al costo medio se il valore contabile originario con è attendibilmente determinabile).

Il principio contabile Oic 34 contiene due esempi, uno riferito alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e un altro, con semplificazioni, destinato a bilanci in forma abbreviata e micro imprese.

Per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, dopo la scrittura in partita doppia che rettifica i Ricavi (Ricavi a Fondo per rischi/oneri), deve essere rilevata un’attività per resi attesi con contropartita in avere variazione delle rimanenze (Attività per resi attesi a Variazione delle rimanenze).

A questo punto il Ricavo è stato ridotto e le rimanenze sono iscritte nel bilancio della società e questo comporta la rilevanza delle stesse. In sostanza le rimanenze sono “riprese in carico” dalle società al costo (valore contabile originario) a cui erano iscritte a magazzino. Pertanto, nella redazione dell’inventario di fine esercizio se ne dovrà tenere conto come beni della società presso terzi: infatti, il concetto di magazzino non è di carattere “fisico” in quanto le rimanenze non necessariamente sono fisicamente in azienda, ma possono trovarsi presso altri soggetti.

Dal punto di vista fiscale, questa impostazione è senza dubbio valida in quanto riconducibile al principio di derivazione, contenuto nell’articolo 83 del Tuir, che si applica, innanzitutto, alla «qualificazione» che consiste nell’esatta individuazione delle operazioni e degli effetti economico-patrimoniali che ne derivano.

Il passo successivo riguarda la «classificazione» delle operazioni che comporta l’individuazione degli effetti contabili: infine, «l’imputazione temporale» riguarda l’individuazione del periodo d’imposta in cui i componenti fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile, in sostanza si tratta del principio di competenza.

Tuttavia, è opportuno osservare le disposizioni fiscali relative ai beni dell’impresa presso terzi contenute nel Dpr n. 441/1997 al fine di evitare la presunzione di cessione degli stessi, tenendo la documentazione prevista dal decreto (alternativamente, annotazione nel libro giornale o altro libro, ecc.).

Piuttosto se la ripresa in carico delle rimanenze al costo originario potrebbe considerarsi in via generale accettabile nell’esercizio X, nel successivo esercizio nel quale le rimanenze sono fisicamente restituite potrebbe essere oggetto di svalutazione in caso questa si rendesse necessaria a causa delle condizioni in cui le rimanenze si trovano: tuttavia, l’Oic 34 avverte che già l’attività iscritta nell’attivo circolante dell’esercizio X è oggetto di svalutazione quando il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato è minore del relativo valore contabile.

L’eventuale svalutazione, in entrambi i casi, sarà oggetto delle conseguenti riflessioni/considerazioni circa la deducibilità o meno della stessa in base alle singole, specifiche situazioni.

Infine, le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese possono rettificare i Ricavi con iscrizione del Fondo a decurtazione degli stessi per un importo pari alla differenza tra importo che si prevede di rimborsare al cliente e costo del bene venduto che si prevede di ricevere senza iscrivere l’Attività per resi attesi.

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