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12 Settembre 2024

Precedenza a onorabilità e professionalità per il Tcf

di Alessandro Germani


Il parere del Consiglio di Stato (reso noto il 9 settembre) sullo schema di regolamento del Mef relativo ai requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del Tcf (tax control framework) nell’ambito della procedura di cooperative compliance rappresenta un tassello importante che consente di comprendere il provvedimento approntato e inviato all’esame dei magistrati amministrativi.

In base alle modifiche di fine 2023, le linee guida del Tcf sono indicate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, anche con riferimento al periodico adeguamento della certificazione (articolo 4, comma 1-quater, del Dlgs 128/15). Inoltre il Tcf dovrà essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili (articolo 4, comma 1-bis). Pertanto il comma 1-ter dell’articolo 4 stabilisce che sia un regolamento del Mef, di concerto con il ministro della Giustizia, sentiti gli ordini professionali, a stabilire requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati al rilascio della certificazione.

Lo schema di regolamento si compone di 7 articoli e verrà emanato oltre il termine di 90 giorni previsto. Il ministero di Giustizia nel suo parere, non recepito dal Mef, aveva indicato di riformulare l’ipotesi della certificazione infedele prevedendo che le Entrate segnalassero il professionista all’autorità giudiziaria e ai consigli nazionali di competenza. Il Consiglio di Stato suggerisce di seguire tale strada, in alternativa in mancanza di accordo fra i ministeri la questione andrà rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri.

La legge prescrive la preventiva audizione degli Ordini professionali interessati. Il parere del Consiglio di Stato dà evidenza del fatto che tale necessaria interlocuzione con gli ordini dei commercialisti ed esperti contabili da un lato e degli avvocati dall’altro non ci sia stata.

Viene poi evidenziato che i requisiti di onorabilità e di professionalità sono valutabili ex ante ed in astratto, mentre quelli di indipendenza andranno valutati ex post e in concreto. Per cui secondo il Consiglio di Stato devono essere in questo ordine cronologico (prima l’onorabilità e la professionalità, poi l’indipendenza). Può esservi infatti un professionista abilitato ma privo di indipendenza, non un professionista abilitato ma privo di onorabilità e professionalità, che andrà cancellato dall’albo. Secondo i giudici amministrativi occorre infatti guardare alla disciplina normativa dell’incarico di revisore dei conti, dove appunto si prevede in primis onorabilità e professionalità e poi l’indipendenza.

Viene suggerito di fissare un termine per la conservazione della certificazione, che potrebbe congruamente essere fissato in tre anni (corrispondenti al termine di efficacia della stessa).

Nel parere si dà conto che lo schema di regolamento prevede, per quei soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano formalizzato la relativa domanda prima della entrata in vigore della nuova disciplina, che basti una sola attestazione in luogo della certificazione vera e propria, come previsto dall’articolo 1, comma 3, del Dlgs 221/23 recentemente modificato che demanda le relative modalità a un decreto del Mef. Il Consiglio di Stato suggerisce che ciò sia demandato alla norma primaria con un’integrazione che preveda una disciplina transitoria.

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