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20 Novembre 2024

Presunzione Ime valida con rettifica di prezzo

di Alessandro Germani


Con la circolare 23/E del 19 novembre le Entrate chiariscono la disciplina Ime (Investment management exemption), ovvero la presunzione legale, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 per cui non si configura una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, anche preliminari o accessori, riconducibili all’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio. A determinate condizioni si configura lo status di agente indipendente della management company che opera in Italia, con o senza stabile organizzazione, e che opera in nome e per conto della struttura di investimento. La presunzione legale di Ime si applica dal 2024.

Il veicolo di investimento svolge una gestione professionale, è vigilato e prevede una pluralità di investitori. Ciò garantisce indipendenza rispetto agli investitori. Deve trattarsi di Oicvm UE, Oicvm non UE che garantisce scambio di informazioni e vigilato, enti residenti in stati che garantiscono scambio di informazioni e comunque vigilati. Ciò deve valere anche per le società non residenti direttamente o indirettamente controllate dal veicolo. È richiesta l’indipendenza dell’asset manager. Tale requisito è integrato automaticamente per gli Oicvm UE, i Fia UE e gli Oicr non UE. Per gli enti non residenti andrà effettuata una verifica ad hoc. Il provvedimento del 28 febbraio 2024 definisce le linee guida in materia di transfer pricing nel caso in cui il soggetto residente appartenga allo stesso gruppo della management company non residente che svolge le attività di investimento in nome o per conto della struttura di investimento estera. In tali casi va predisposta la classica documentazione di TP secondo il provvedimento del 23 novembre 2020. Andrà quindi applicato il confronto di prezzo oppure il profit split in caso di condivisione di rischi significativi o di assunzione separata degli stessi. Entrambi i metodi dovranno essere calati nell’ambito della gestione effettiva svolta, con opportuni correttivi. In caso di verifica la documentazione dovrà essere compliant in primis alle disposizioni di TP e poi a quelle dell’Ime. Se la documentazione sarà valida ai fini Ime, l’eventuale rettifica di TP non farà venir meno né il safe harbour né la penalty protection. Se la documentazione manchi o sia ritenuta non idonea ai fini Ime, non potrà invocarsi il safe harbour cosicché, in presenza dei requisiti dell’articolo 162 del Tuir e, se applicabile, dell’articolo 5 della convenzione, l’Amministrazione finanziaria potrà contestare la presenza di una SO della struttura di investimento estera.

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