Precedente Successiva

20 Novembre 2024

Perdite, un regolamento per le riorganizzazioni nel perimetro dei gruppi

di Alessandro Germani


È stato approvato ieri alla Camera il parere sullo schema di decreto legislativo che riguarda la revisione del regime impositivo dei redditi. Nel dare parere favorevole, la VI commissione Finanze (relatore Saverio Congedo di Fratelli d’Italia) formula due osservazioni. La prima è di renderlo di più facile lettura e applicazione, rinviando la disciplina degli aspetti di maggiore dettaglio a fonti normative secondarie (in particolare, il regime delle perdite). La seconda è di esaminare la decorrenza delle disposizioni per tenere conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento. Ciò alla luce del fatto che probabilmente si immaginava un iter di approvazione più veloce, per cui determinate decorrenze o disposizioni di ricalcolo dei secondi acconti che sono ormai alle porte sembrano non avere più molto senso.

Vediamo alcuni aspetti di dettaglio del parere per ciò che concerne le norme relative al reddito d’impresa e alle operazioni straordinarie.

Con riferimento alle divergenze fra valori contabili e fiscali che emergono in particolare dall’adozione o variazione dei principi contabili (articolo 10), si chiede di chiarire le nozioni di divergenze preesistenti (comma 6) e strutturali (comma 7).

Per ciò che concerne i regimi di riallineamento (articolo 11) si richiede di chiarire l’ambito oggettivo del metodo a saldo globale e di quello per singole fattispecie, precisando che le divergenze riallineabili sono quelle emerse nel periodo d’imposta di realizzo delle operazioni che le alimentano. Si richiede anche di rimodulare la tempistica di deduzione del saldo negativo, fermo restando il limite minimo dei 10 anni e di escludere dai riallineamenti per singole fattispecie quegli attivi che al termine del periodo d’imposta avranno valori contabili e fiscali coincidenti. Per i riallineamenti derivanti dai conferimenti d’azienda neutrali (articolo 176 del Tuir) si chiede di reintrodurre una recapture rule in caso di realizzo dei beni anteriormente al terzo periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione. Ciò sebbene la differenza fra aliquote ordinarie e sostitutive sia ormai minima.

Quanto alla decorrenza (articolo 13), andrebbe precisato che:

  • per i contributi in conto capitale incassati nel 2023 restano invariate le rateizzazioni già avviate;
  • per i crediti e debiti in valuta già iscritti i valori fiscali e contabili devono coincidere, cosicché le divergenze concorreranno alla formazione della base imponibile del 2024;
  • per le commesse va gestito il riassorbimento delle divergenze ripartendo l’ammontare in cinque esercizi.

Si richiede l’inserimento di una disposizione che per i riallineamenti dei conferimenti d’azienda neutrali, che potranno effettuarsi in un solo periodo d’imposta anziché due, consenta di presentare un’integrativa a favore entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto per beneficiare del riallineamento.

Circa la disciplina delle perdite fiscali (articolo 15) si richiede di rinviare a una normativa di secondo livello (regolamento, decreto) la disciplina delle riorganizzazioni infragruppo (perimetro di gruppo, modalità di circolazione e utilizzo delle perdite, anzianità di permanenza nel gruppo).

Il parere affronta poi anche le scissioni per scorporo, i conferimenti d’azienda e di partecipazioni, la liquidazione. Infine si richiede di recepire le modifiche richieste dalla Commissione Ue in tema di tonnage tax (articoli 155 e seguenti del Tuir) e, per le società di comodo, di rivedere le aliquote laddove la redditività presunta di taluni asset non sia in linea con quella di mercato oppure di razionalizzare la disciplina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA