21 Novembre 2024
Ime, gestore indipendente rispetto al veicolo di investimento
di Alessandro Germani
L’investment management exemption (Ime) è stata introdotta in Italia con la legge di Bilancio 2023 per scongiurare il rischio di stabile organizzazione (So) delle attività di gestione per i veicoli di investimento esteri. Non è infrequente, infatti, che talune attività di gestione, in quanto svolte in loco, siano effettuate da soggetti residenti o da So del soggetto estero e la norma intende evitare che si contesti la So del veicolo. Il safe harbour consiste in una presunzione legale che inquadra l'entità di gestione come agente indipendente che, come tale, non comporta il rischio di So del veicolo. Alla gestazione normativa sono seguiti un decreto del ministero dell’Economia e un provvedimento messi in pubblica consultazione a ottobre dello scorso anno, poi resi definitivi lo scorso febbraio. La circolare 23/E delle Entrate (si veda il Sole 24 Ore di ieri) fa il punto sugli aspetti principali.
Commentando il decreto, la circolare ripercorre le caratteristiche dei veicoli di investimento esteri. È richiesta la separazione fra le strutture di investimento e l'asset manager. Tale indipendenza è assicurata in presenza di Oicvm e Fia Ue, Oicr non Ue con scambio di informazioni e vigilati, enti non residenti, assimilati ai precedenti, vigilati e localizzati in stati che assicurano lo scambio di informazioni. Lo stesso vale per le società non residenti direttamente o indirettamente controllate dal veicolo. L'indipendenza della società di gestione è automaticamente integrata per gli Oicvm e Fia Ue e per gli Oicr non Ue sopra citati. Invece, per gli altri enti non residenti, la circolare chiarisce che l'indipendenza sussiste se il gestore o i suoi dipendenti e amministratori:
- non hanno deleghe operative nella catena della struttura di investimento non residente (vanno bene deleghe ad hoc su singoli atti);
- hanno una partecipazione ai risultati economici del veicolo di investimento non residente non superiore al 25% (comprensiva anche del rendimento a titolo di carried interest).
Gli stessi principi si applicano in caso di delega o subdelega di gestione. Poi la circolare si occupa del provvedimento 68665/24 per stabilire la remunerazione che l'entità residente (società o So) riceve per i servizi prestati all'asset manager e che deve rispondere ai requisiti dell'articolo 110 comma 7 del Tuir in tema di transfer pricing. Al di là dei metodi utilizzabili, che sono il Cup o il profit split, quest'ultimo di non semplice attuazione, ma d'altro canto il provvedimento ha escluso la possibilità di un ampio ricorso al Tnmm, sono importanti le interrelazioni fra documentazione Ime e documentazione Tp. Il punto 7.1 del Provvedimento ai fini Ime richiama la documentazione canonica di Tp integrata con gli ulteriori aspetti peculiari della disciplina Ime. Quindi in fase di controllo in primis andrà verificata l'idoneità della documentazione in chiave Tp. Se questa sussiste, si valuta l'idoneità in chiave Ime. Perciò se la documentazione è compliant ai fini Ime, si avrà diritto al safe harbour e alla penalty protection in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento. Se, invece, la documentazione manchi o sia inidonea ai fini Ime, il contribuente non potrà invocare il safe harbour e l'Amministrazione potrà contestare la presenza di una So della struttura di investimento estera. La tabellina riportata dalla circolare è molto utile per inquadrare le interrelazioni delle due documentazioni (si veda il box).
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