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11 Settembre 2024

Cooperative compliance, al via il ravvedimento guidato

di Alessandro Germani


Il decreto del ministero dell’Economia 126/2024 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 agosto), pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri 10 settembre con entrata in vigore dal 25 settembre, regola la procedura di ravvedimento guidato nell’ambito dell’adempimento collaborativo.

Si applica ai soggetti nella procedura che ravvisano omissioni o irregolarità commesse o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni delle Entrate.

Di qui il ravvedimento operoso (ex articolo 13 del Dlgs 472/97) guidato.

La procedura si apre, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, con una comunicazione qualificata che consente all’Ufficio di inquadrare la fattispecie, comprensiva di imposte sanzioni e interessi. Da lì parte un contraddittorio con l’Ufficio che, nel termine di 90 giorni dalla comunicazione, invia uno schema di ricalcolo con imposte, sanzioni e interessi. A quel punto il contribuente avrà 60 giorni per le osservazioni. Nei 60 giorni successivi l’Ufficio notificherà l’atto di ricalcolo comprensivo di imposte, sanzioni e interessi, con un termine di almeno 15 giorni per il contribuente per versare le somme.

Il contribuente mantiene la facoltà di chiudere la procedura aderendo immediatamente allo schema di ricalcolo.

La procedura si chiude con il versamento delle somme sulla base dell’atto di ricalcolo o dello schema di ricalcolo, salva la presentazione di una dichiarazione integrativa laddove ricorrano i presupposti. Il pagamento delle somme non preclude accessi, ispezioni e verifiche sui periodi d’imposta di cui alla comunicazione, fermo restando che l’Agenzia non reitera i controlli già effettuati nell’ambito della procedura, a meno che non ci siano cambiamenti nelle circostanze rappresentate o che queste si rivelino incomplete o non veritiere.

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