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09 Agosto 2024

Potenziato l’adempimento collaborativo con la riduzione delle sanzioni e del penale

di Alessandro Germani


Il Dlgs 108/2024 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 5 agosto conferma una serie di rilevanti modifiche (si veda «Il Sole 24 Ore » del 26 giugno 2024) atte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo, dalla riduzione delle sanzioni al fatto di circoscrivere il penale eliminando anche la notizia di reato. Ma vediamol in dettaglio.

Requisiti

In relazione ai requisiti del regime, in presenza di certificazione infedele, si applicano le sanzioni da 516 a 5.165 euro, in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità, quando non vi sia corrispondenza fra i dati della certificazione e quelli del contribuente o quando il certificatore attesti il falso. Tutto ciò retroagisce negativamente anche sulla società circa la sua ammissione o permanenza nel regime. Rispetto al testo iniziale, quello definitivo prevede altresì che l’Agenzia comunichi la condotta del professionista all’Ordine di appartenenza per le valutazioni di competenza.

Aspetto sanzionatorio

La disapplicazione totale (prima era solo della metà) delle sanzioni amministrative viene estesa anche ai periodi pregressi all’entrata nel regime. Ciò vale sia per le comunicazioni effettuate entro 120 giorni dal provvedimento di ammissione al regime (articolo 6, comma 3-ter) sia per i soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo al 18 gennaio 2024, per i quali il termine di 120 giorni decorre dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 6 agosto 2024.

L’importanza della disclosure effettuata nella cooperative compliance riverbera i propri effetti anche sotto il profilo penale. Infatti, fuori dai casi di condotte simulatorie o fraudolente o dipendenti dall’indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti, la comunicazione preventiva (cioè prima delle dichiarazioni o del decorso delle scadenze fiscali) dei rischi fiscali mediante l’interpello o la comunicazione di rischio fa sì che non si applichi la fattispecie della dichiarazione infedele (articolo 4 del Dlgs 74/00) e le violazioni non costituiscano notizia di reato. In questo modo si viene incontro alle aziende che, a fronte di un comportamento virtuoso, lamentavano l’innesco del penale anche come elemento che determina problemi reputazionali e coinvolge personalmente gli amministratori.

Requisito del controllo

Altro aspetto di rilevante modifica che viene incontro alle esigenze degli operatori è quello di prevedere che l’estensione del regime non riguardi i soggetti che sono in consolidato fiscale ma quelli che appartengono allo stesso gruppo di imprese ex articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice civile. Quindi di fatto il trascinamento nel regime non è più guidato dall’appartenenza al consolidato fiscale, così come era stato previsto dal Dlgs 221/23, ma dall’appartenenza al gruppo societario, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis.

Regime opzionale

Viene fornito un impulso anche al cosiddetto regime opzionale, che riguarda quei soggetti che non sono nei limiti dimensionali (attualmente 750 milioni di volume d’affari o ricavi) per l’ingresso nel regime. Anche per tali soggetti, l’appeal si incrementa grazie alla completa disapplicazione delle sanzioni (rispetto alla precedente riduzione a un terzo) per i rischi comunicati preventivamente a mezzo interpello. Anche in questi casi le eventuali violazioni fiscali sono fuori dal penale tributario (articolo 4 del Dlgs 74/2000) e le stesse non costituiscono notizia di reato.

Ulteriori aspetti

Per i soggetti che abbiano aderito al gruppo Iva è previsto un ulteriore appeal coincidente con l’esonero dalla prestazione di garanzia anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Dlgs 221/2023. Viene infine stabilito che la riduzione dei termini di accertamento di due anni non si cumula con quella prevista nel caso in cui i pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro siano effettuati con pagamenti tracciati.

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