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10 Agosto 2024

La target può detrarre i costi a carico della newco

di Alessandro Germani


I costi sostenuti da una newco di un Lbo (leveraged buy out) sono detraibili ai fini Iva in capo alla società operativa che ha proceduto alla fusione con il veicolo. È questa la conferma che giunge dalla sentenza 22608/2024 della Cassazione. Vediamo i fatti.

L’operazione ha riguardato un primario gruppo industriale che, per l’ingresso di nuovi azionisti, aveva previsto una struttura di Lbo con una newco che si è indebitata a livello bancario e ha acquisito la target. Poi quest’ultima ha incorporato la newco. Il veicolo aveva sostenuto rilevanti costi di consulenza, sia dall’Italia sia dall’estero (mediante reverse charge), senza detrarre la relativa Iva. La target operativa ha quindi presentato istanza di rimborso, con alterne vicende in primo e secondo grado.

La Ctr aveva evidenziato che le holding statiche non sono soggetti passivi Iva in quanto la norma nazionale (articolo 4, comma 5, del Dpr 633/72) ha recepito i principi comunitari. Ciò anche in base alla prassi (circolare 19/E/18) laddove la mera detenzione delle partecipazioni con attività di direzione e coordinamento non farebbe assumere alla holding la qualifica di soggetto passivo d’imposta. La Cassazione ribalta la visione. Infatti, analizzando la logica dell’operazione di Lbo, fa presente che l’Iva sui costi sostenuti dal veicolo preordinati alla fusione con indebitamento deve poter essere detratta dalla società target se questa è un soggetto passivo Iva che beneficia del diritto alla detrazione. Le fasi dell’operazione di Lbo testimoniano che le attività della newco (costituzione, ricorso al debito, acquisizione della target e successiva fusione) presentano una natura transeunte e strumentale al compimento dell’operazione. Il veicolo ha quindi natura differente dalla holding statica, perché non nasce per detenere partecipazioni ma solo per acquisire le risorse di debito necessarie all’acquisizione e alla successiva fusione (Lbo). Si tratta quindi di un soggetto passivo Iva a tutti gli effetti. La Cassazione richiama alcune sentenze Ue (Sonaecom Sgps Sa e Rynair Ltd) in tema di transaction costs la cui Iva è detraibile per una holding mista, comprese le attività preparatorie.

Tali sono ad avviso della Cassazione anche i costi sostenuti dal veicolo di un Lbo, in quanto appaiono intimamente preparatori dell’esercizio dell’attività economica e del suo rafforzamento, in quanto sono acquisiti dal veicolo nell’ottica della prosecuzione nell’ambito della target. Non rileva al riguardo nemmeno il fatto che il veicolo non effettui operazioni attive, in quanto per giurisprudenza costante della Cassazione la detrazione è ammessa anche in assenza di operazioni attive con riguardo alle attività meramente preparatorie. Queste configurano quindi attività economica e danno diritto alla detrazione Iva.

Si ricorda che la pronuncia di Cassazione conferma le conclusioni della Cgt Milano 3361 del 5 dicembre 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 3 gennaio 2023) dando quindi il via libera alla detrazione Iva dei costi di Lbo.

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