08 Aprile 2025
Pex, premi ai manager deducibili al 5%
di Alessandro Germani
Una holding ha venduto una partecipazione e ha assegnato un premio al proprio management team sulla base di questo obiettivo. Quel premio, che viene contabilmente iscritto a deconto della plusvalenza realizzata, fiscalmente sarà deducibile solo per il 5%, in linea con la logica Pex (participation exemption), trattandosi di un costo specificamente inerente alla cessione di una partecipazione esente. Così la risposta a interpello 90/2025 pubblicata il 7 aprile dalle Entrate (si veda quanto già anticipato da «Il Sole 24 Ore» del 4 febbraio).
Il premio variabile serve a legare il management team alla società, per cui si assegna un premio in funzione di eventi di liquidità (ad esempio dismissioni di partecipazioni) che costituiscono per la società datrice di lavoro risultati di rilievo, consentendo un allineamento di interessi. Il premio spetta se il dipendente è in forza all’atto della corresponsione e viene assegnato in base al ruolo ricoperto e alle responsabilità.
La società ha ceduto la partecipazione beneficiando della Pex, ovvero della detassazione della plusvalenza al 95%, e ha contabilizzato i premi dei dipendenti a deconto della plusvalenza stessa in base allo Ias 1. Per l’istante, trattandosi di costi del lavoro, sono da considerarsi integralmente deducibili come premi, non ravvisandosi il legame con la cessione della partecipazione che ne comporterebbe l’indeducibilità al 95 per cento.
L’Agenzia è di parere contrario. Viene ribadito il principio dell’indeducibilità dei costi direttamente connessi con la cessione di partecipazioni che si qualificano per l’esenzione. Questo principio si evince dal combinato disposto dell’articolo 86, comma 2, del Tuir che definisce la plusvalenza e dell’articolo 109, comma 5, del Tuir che stabilisce la deducibilità dei costi quando connessi a ricavi assoggettati ad imposizione.
La relazione illustrativa della riforma Tremonti del 2003 ha chiarito che i costi inerenti alle cessioni di partecipazioni Pex non ricompresi fra gli oneri accessori di diretta imputazione dovranno essere ripresi fiscalmente in aumento. In base alla circolare 36/E/2004 sono oneri accessori sia le spese notarili, per perizie e le provvigioni sia gli altri oneri indistintamente collegati alla cessione della partecipazione. La circolare 10/E/2006 ha chiarito che gli oneri portati a deconto della plus automaticamente sono dedotti solo al 5%, gli altri dovranno subire una variazione in aumento.
Nel caso di specie osservano le Entrate che i costi sono stati portati in abbattimento della plusvalenza secondo i principi contabili (Ias/Ifrs), il che ha automaticamente comportato la loro deduzione in misura pari alla tassazione della plusvalenza Pex, ovvero al 5 per cento.
Ma l’Agenzia non sembra farne una questione di derivazione rafforzata (che si applica al caso di specie), perché viene ribadito che nel caso in cui fossero transitati a conto economico avrebbero dovuto essere ripresi a tassazione per il 95 per cento. Invero sembra affermarsi un cambio di tendenza. Perché nella risposta 94/2023 l’indeducibilità dei costi al 95% sembrava ancorata al fatto che il costo per la società dei premi ottenuti da alcuni ex soci per la vendita delle partecipazioni fosse legato a quello status di soci piuttosto che alla loro qualifica (ulteriore) di manager.
Invece nella risposta 539/2022 i costi per i premi spettanti all’ad e al cfo per la vendita di una partecipazione erano stati considerati deducibili in quanto inerenti. Tuttavia le Entrate in quell’occasione non si erano spinte a verificare il legame col regime di articipation exemption, cosa che hanno fatto nella risposta odierna confermandolo, il che rende la stessa di chiusura.
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