25 Luglio 2024
Ok al conferimento di controllo e poi di minoranza qualificata
di Alessandro Germani
Un conferimento di controllo, seguito a breve distanza da un conferimento di minoranza qualificata, non configura abuso del diritto ma determina differenti requisiti Pex per le partecipazioni ricevute che possono determinare dei profili abusivi. Così la risposta a interpello 160/2024 delle Entrate.
Quattro persone fisiche titolari del 25% cadauno della società Alfa, che a sua volta controlla integralmente altre società italiane ed estere, nel 2023 hanno conferito le loro partecipazioni in Beta sfruttando la neutralità dei conferimenti di controllo ex articolo 177, comma 2, del Tuir. Adesso ognuno dei quattro soci vorrebbe conferire il proprio 25% in una holding unipersonale, sfruttando la neutralità dei conferimenti di minoranza qualificata ex articolo 177, comma 2-bis, del Tuir.
Nella risposta l’Agenzia osserva che per la partecipazione riveniente da un conferimento di minoranza qualificata l’holding period si estende a cinque anni rispetto al requisito di un anno, per cui occorrerà attendere questo maggior lasso temporale per non incorrere in una plusvalenza interamente imponibile.
Sotto il profilo dell’abuso del diritto, le due operazioni non presentano criticità in quanto rispettano le differenti finalità di riorganizzazione cui rispondono i due regimi di realizzo controllato. Il primo in particolare risponde a un’esigenza riorganizzativa di gruppo, il secondo di patrimonio personale dei soci. Non rileva in negativo il fatto che i conferimenti avvengano in un breve lasso temporale l’uno dall’altro. Tuttavia sono differenti i requisiti Pex. Pertanto per le Entrate il profilo abusivo consisterebbe nel potenziale aggiramento della norma che riguarda i requisiti Pex. Nel senso che se Beta, post conferimento del controllo di Alfa da parte dei soci, cedesse la partecipazione in Alfa dopo 12 mesi ma prima dei 60 mesi, ciò costituirebbe un aggiramento della norma del comma 2-bis.
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