23 Luglio 2024
Dichiarazione tardiva nei 90 giorni anche per l’imposta sulle assicurazioni
di Alessandro Germani
Prosegue la logica del Governo in chiave riforma fiscale di accorpare tutte le norme in Testi Unici. Coerentemente con ciò, uno dei tre decreti legislativi sui Testi unici esaminati ieri dal Consiglio dei ministri riguarda i tributi erariali minori. Fra questi figurano l’imposta sulle assicurazioni, quella sugli intrattenimenti, sui voli dei passeggeri di aerotaxi e sugli aeromobili privati, l’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie), l’imposta sulle transazioni finanziarie, l’abbonamento alle radioaudizioni, l’imposta sui servizi digitali, le tasse sulle concessioni governative, tributi e diritti speciali. Va anche segnalato che tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2026, per cui è verosimile che nel frattempo vi possano essere modifiche e integrazioni di vario genere.
Occorre considerare quella che è al momento la finalità dell’operazione attuale, di raccogliere in un Testo unico le imposte minori, andando a catalogare anche tutti quegli interventi normativi «fuori sistema», ovvero al di fuori della norma primaria che disciplina il singolo tributo, allo scopo di fornire agli utilizzatori un corpo normativo unitario che, come tale, sia di miglior fruizione e consultazione. Ciò è stato fatto anche per ciò che concerne le imposte sui redditi.
Va da sé che ci sono alcuni aspetti che devono essere segnalati. Prendiamo come spunto l’imposta sulle assicurazioni. Il primo aspetto riguarda il fatto che l’operazione rappresenta un mero accorpamento di disposizioni. Ciò non toglie che in certi casi potrà essere necessario anche un restyling, soprattutto laddove la norma istitutiva di determinate imposte sia particolarmente datata. Caso classico è proprio quello dell’imposta sulle assicurazioni, che risale alla legge 1216 del 1961 e che quindi è particolarmente datata, nonostante alcuni limitati restyling che nel tempo l’hanno riguardata. Anche per ciò che concerne i registri e documenti richiesti, giova notare che oggigiorno le compagnie estere operano in Italia con branch piuttosto che con società.
Al tempo stesso il testo accorpato riporta già alcune modifiche di recente introdotte. Infatti l’articolo 12 (denuncia e versamenti) tiene già conto del fatto che anche per l’imposta sulle assicurazioni è possibile inviare la dichiarazione tardiva nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Questa novità, che uniforma tale imposta a quelle sui redditi e all’Iva, è stata introdotta dal Dlgs 13/2024. Nello stesso articolo è anche ricompreso l’incremento storico dell’acconto che, dal 2021, è fissato al 100 per cento.
Altro aspetto da considerare è poi quello sanzionatorio. Oggi esso è ricompreso nell’articolo 24 della legge 1216/61, con l’opportuna rivisitazione operata dal Dlgs 87/24 che ha posto fine a sanzioni dal 200 al 400%per l’infedele denunzia. Ma l’aspetto sanzionatorio non troverà più spazio nel nuovo Testo unico, in quanto le sanzioni sono destinate ad altra sede (si veda l’altro articolo in pagina).
Lo stesso si dica per i termini di prescrizione riportati a cinque anni rispetto all’originario termine decennale ad opera del Dlgs 13/2024. Anche in questo caso la norma attuale è l’articolo 29 della legge 1216/1961 ma gli aspetti relativi all’accertamento saranno gestiti al di fuori del Testo unico.
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