15 Novembre 2024
Oic: semplificazioni contabili per le Pmi con limiti più elevati
di Alessandro Germani e Franco Roscini Vitali
Il progetto di semplificazione dei principi contabili destinati alle Pmi, intrapreso dall’Organismo italiano di contabilità con i questionari posti in consultazione sino al 20 novembre, è l’occasione per alcune considerazioni.
Il tutto ovviamente in attesa di conoscere l’esito della consultazione, considerando che il progetto intende valutare come i principi contabili nazionali possano essere resi maggiormente fruibili dalle imprese di minori dimensioni. In questo quadro contabile si deve tenere conto che la direttiva n. 2775/2023 ha rivisto i limiti dimensionali per microimprese e imprese o gruppi di piccole, medie e grandi dimensioni: il decreto legislativo n. 125 del 6 settembre 2024 ha attuato quanto previsto dalla direttiva.
I limiti relativi ai bilanci in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) per le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati sono ora i seguenti: totale attivo dello stato patrimoniale 5.500.000 euro (ex 4.400.000) e totale ricavi 11.000.000 euro (ex 8.800.000).
Questi limiti non devono essere superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.
Per le microimprese (articolo 2435-ter) il totale dell’attivo è ora 220.000 euro (ex 175.000) e quello dei ricavi 440.000 euro (ex 350.000), sempre se non superati nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi.
I nuovi limiti sono rilevanti, in particolare, proprio per gli adempimenti contenuti nel codice civile per i bilanci delle microimprese e per quelli relativi ai bilanci redatti in forma abbreviata.
È auspicabile che le semplificazioni superino le soglie del bilancio abbreviato e si estendano oltre le stesse, considerando che, nel nostro Paese, le società che si collocano oltre tali soglie non sono “grandi imprese”, ma generalmente realtà a carattere familiare.
Il discrimine potrebbe essere costituito dai limiti di redazione del bilancio consolidato innalzati dal decreto come segue: totale degli attivi dello stato patrimoniale 25.000.000 di euro (ex 20.000.000) e totale dei ricavi 50.000.000 euro (ex 40.000.000).
Gli esempi sono molti, vediamone alcuni. Il primo riguarda l’impairment test, ovvero le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.
Nel 2016 è stato modificato l’Oic 9 prevedendo l’applicazione dell’approccio semplificato per la determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento soltanto alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese: in precedenza il limite, ben più logico, era proprio quello del bilancio consolidato.
Ne consegue che oggi le imprese che superano i limiti dell’abbreviato devono effettuare l’impairment test utilizzando il modello di riferimento che si basa sull’attualizzazione dei flussi finanziari futuri che, essendo basato su presupposti finanziari, è complicato per le Pmi che non hanno le necessarie competenze matematiche e finanziarie: la conseguenza è che, in alcuni casi, il test di impairment non viene più effettuato.
Altra disposizione che dovrebbe essere riconsiderata riguarda l’applicazione a crediti e debiti del costo ammortizzato e dell’attualizzazione: in molte situazioni le imprese, anche per evitare le complicazioni fiscali che ne derivano, non li applicano dichiarando che l’effetto è irrilevante, questo a volte anche se border line.
Si può obiettare che i debiti attualizzati consentono una miglior lettura del bilancio, dimenticandosi tuttavia che nello stato patrimoniale mancano debiti ben più consistenti, ovvero quelli dei leasing, per i quali si auspica da anni una più corretta esposizione in bilancio.
Una citazione merita la contabilizzazione dei derivati: per le Pmi non ha alcun senso far riferimento all’Oic 32, principio contabile di oltre 120 pagine con esempi tratti dalla prassi internazionale non certo utilizzabili da queste realtà, per le quali basterebbe un documento di poche pagine con esemplificazioni di operazioni poste in essere dalle stesse.
Infine, non si devono dimenticare le complicazioni derivanti dalla contabilizzazione dei crediti d’imposta da superbonus andandoli a considerare contributi nella voce A 5 anziché crediti d’imposta, il che determinerebbe una più semplice imputazione nella voce 20 imposte del conto economico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA