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15 Novembre 2024

Il certificatore è del tutto indipendente da chi ha dato l’incarico

di Alessandro Germani


Il decreto Economia-Giustizia relativo ai requisiti che il soggetto abilitato dovrà avere per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ex articolo 4, comma 1-bis, del Dlgs 128/2015 firmato il 12 novembre aggiunge un tassello importante al percorso intrapreso a inizio anno sull’adempimento collaborativo.

Per gli avvocati e i commercialisti iscritti allo specifico albo in base al regolamento di cui i rispettivi ordini di appartenenza ora dovranno dotarsi si delinea quindi il quadro di azione. Al di là dei requisiti di onorabilità e di professionalità, questi ultimi legati alle competenze in ambito di sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi, dei principi contabili adottati dall’impresa e di diritto tributario, per cui si individueranno specifici percorsi formativi (articolo 2), giova soffermarsi sui requisiti di indipendenza (articolo 4) e su compiti e adempimenti (articolo 6).

Quanto ai primi, viene previsto chiaramente che il certificatore deve essere indipendente e non coinvolto nel processo decisionale del soggetto che gli ha affidato l’incarico. Ovvero non dovrà rivestire incarichi di amministrazione e controllo nell’impresa certificata e nel gruppo di appartenenza, non dovrà avere rapporti di famiglia (coniuge, parente o affine entro il quarto grado) di amministratori e sindaci del soggetto richiedente o di società del gruppo di appartenenza, nei due anni precedenti non deve aver avuto rapporti professionali o patrimoniali con l’impresa o con il gruppo tali da comprometterne l’indipendenza (lo stesso vale sempre nei due anni anche per i suoi familiari), non devono sussistere rischi di interesse personale o connessi a rapporti di familiarità ovvero a forme di intimidazione determinate da relazioni personali, d’affari, di lavoro o di altro genere instaurate con il soggetto incaricante o altra persona fisica in grado di influenzare l’esito della certificazione. La lettera f) richiama anche i rischi di autoriesame nonché i casi in cui il professionista abilitato o altro professionista a lui legato, per il tramite della società o dell’associazione professionale di appartenenza, anche occasionalmente, abbia reso servizi funzionali alla certificazione del Tcf (tax control framework). L’incarico può essere conferito al professionista per non più di tre volte consecutive e con uno stop di sei anni dall’ultima certificazione, durante i quali non potrà comunque collaborare con il nuovo certificatore. Il corrispettivo non potrà essere stabilito in funzione degli esiti della certificazione (success fee).

Circa compiti e adempimenti, il certificatore dovrà verificare la tenuta del sistema sulla generalità dei rischi fiscali e sui processi di mitigazione del rischio, con fasi di analisi riguardanti la definizione del perimetro, la valutazione dell’impostazione del sistema, la sua efficacia. Previsioni ad hoc sono fissate per i gruppi in cui si esercita direzione e coordinamento, laddove l’aderenza al gruppo civilistico o l’appartenenza al Gruppo Iva consentono di estendere la cooperative compliance ad altri soggetti a cascata.

La previsione di indipendenza del certificatore sembra presupporre che ci debba essere una netta cesura fra costui e l’advisor che accompagna la società per la costruzione del suo Tcf, che poi il soggetto abilitato dovrà certificare, evitando pericolose commistioni. Sembra anche opportuno che i percorsi formativi siano seguiti anche dagli advisor, perché siano chiare e condivise le linee guida per la predisposizione dei Tcf oggetto di certificazione.

A questo punto gli ordini dovranno recepire nei regolamenti degli albi dei certificatori queste previsioni. Dall’altro lato è fondamentale il lavoro di Entrate e Organismo italiano di contabilità per stilare la metodologia del Tcf prevista dal recente provvedimento Entrate n. 383481 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 ottobre scorso).

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