24 Marzo 2025
Oic 34, nella cessione delle licenze doppia via per contabilizzare i ricavi
di Davide Cagnoni e Angelo D'Ugo
Il nuovo Oic 34, che regola gli aspetti contabili relativi alla voce ricavi di vendite e prestazioni di servizi, disciplina ed esamina per la prima volta (appendice A) il trattamento contabile della concessione di licenze. E lo fa indicando, come principio guida generale, che i ricavi derivanti dalla cessione di licenze devono essere contabilizzati e, quindi, rilevati a conto economico, pro rata temporis lungo la durata contrattuale della licenza. Nell’ipotesi in cui, invece, i benefici derivanti dalla concessione della licenza si trasferiscano senza necessità di ulteriori attività da parte del soggetto licenziante, il ricavo deve interamente essere imputato a conto economico nell’esercizio di consegna della licenza.
I contratti rilevanti
Un primo aspetto di rilievo riguarda il perimetro di applicazione della disciplina. In particolare, va verificato se tali regole contabili si applicano esclusivamente ai contratti di licenza d’uso di beni immateriali (brevetti, marchi, software, eccetera) o anche ai diritti di godimento reale su beni immobili come, ad esempio, le cessioni dei diritti di superficie.
Questa ipotesi, infatti, è facilmente rinvenibile in diverse iniziative imprenditoriali, a partire da quelle aventi a oggetto gli investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti o parchi fotovoltaici, molto diffusi negli ultimi anni. Nella maggior parte dei casi, il terreno per la costruzione dell’impianto fotovoltaico viene messo a disposizione del costruttore dell’impianto fotovoltaico mediante la concessione del diritto di superficie a tempo determinato. Allo stato attuale, in assenza di chiarimenti, sembrerebbe corretto ritenere applicabili le nuove indicazioni contabili anche a tali fattispecie.
Pro rata temporis
L’imputazione pro rata temporis a conto economico del ricavo derivante dalla cessione della licenza rappresenta la regola generale: a condizione, tuttavia, che i benefici derivanti da tale operazione non si esauriscano tutti nell’esercizio di cessione della licenza.Dal punto di vista operativo, pertanto, tale aspetto si traduce nella necessità che i contratti prevedano una serie di attività che devono essere svolte dal concedente lungo tutto la durata del contratto di licenza/diritto di superfice/usufrutto eccetera.
Un esempio potrebbe essere rappresentato dal settore moda, dove spesso i marchi vengono concessi in utilizzo tramite contratti di licenza che ne prevedono lo sfruttamento mediante il pagamento di un importo fisso (a cadenza periodica o annuale) oltre a una percentuale di royalties sul fatturato generato dalle vendite realizzate grazie allo sfruttamento del marchio. Qualora il contratto di licenza preveda che lungo tutta la durata il soggetto concedente continui a effettuare l’attività di pubblicità del marchio sostenendone i relativi costi, non vi sono dubbi sul fatto che questi debba procedere a rilevare il ricavo a conto economico lungo tutta la durata del contratto. Per procedere secondo tale modalità contabile, diventa quindi indispensabile analizzare i contratti, al fine di individuare l’esistenza di ulteriori attività a carico del concedente nel corso del periodo di sfruttamento della licenza.
Unica soluzione
In deroga alla regola generale di contabilizzazione, se in capo al concedente il contratto genera benefici senza che sia necessario lo svolgimento di ulteriori attività da parte sua, il ricavo deve essere interamente iscritto a conto economico nel momento in cui la licenza viene ceduta. L’iscrizione immediata del ricavo a conto economico prescinde dalla modalità di pagamento del corrispettivo per lo sfruttamento della licenza. In questa ipotesi, quindi, secondo l’Oic 34, il ricavo è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato (Oic 15 “Crediti”, paragrafo 11).
Quest’ultima indicazione rappresenta una novità assoluta in quanto, fino ad oggi, la prassi è stata sempre quella di rilevare a conto economico i canoni periodici sulla base della durata del contratto a prescindere dalla presenza o meno di attività ulteriori rispetto alla concessione del diritto da parte del concedente.
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